di Annamaria Villafrate - L'ordinanza n. 19555/2019 (sotto allegata) della Cassazione nega la pensione di reversibilità al figlio che, al momento della morte della madre, avendo una famiglia propria non conviveva con l'ascendente. Il figlio, già titolare di una pensione d'invalidità di importo pressoché identico all'emolumento percepita dalla madre, dopo la separazione era divenuto proprietario esclusivo dell'abitazione familiare, essendo la stessa di sua proprietà. Questi gli elementi presi in considerazione dalla cassazione per negare il riconoscimento dell'emolumento al soggetto, anche se disoccupato, così come già deciso in primo e secondo grado.
La vicenda processuale
La Corte d'Appello conferma la sentenza con cui il Tribunale ha respinto la domanda dell'odierno ricorrente rivolta all'Inps al fine di ottenere la pensione di reversibilità del trattamento spettante alla madre deceduta, perché come rilevato in primo grado, il figlio non viveva a carico dell'ascendente.
Dagli atti è emerso infatti che il richiedente, all'epoca del decesso non conviveva con la madre, ma con la moglie e due figli. Solo in epoca successiva il soggetto si separava, restando la casa coniugale nella sua disponibilità in quanto proprietario dell'abitazione.
Risulta inoltre che al momento della morte della madre lo stesso percepiva una pensione d' invalidità di importo pressoché identico a quello percepito dal genitore defunto. Propone quindi ricorso in cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello, per un solo motivo.
Secondo il ricorrente l'INPS con delibera n. 478/2000 ha stabilito di considerare a carico i figli maggiorenni inabili con reddito non superiore a quello richiesto dalla legge per il riconoscimento della pensione di invalido civile totale mentre la Cassazione ha sancito che il requisito della vivenza deve fare riferimento ai criteri forniti dall'INPS. Ragion per cui, secondo il ricorrente, il requisito reddituale che comporta la vivenza a carico risulta integrato.
Niente reversibilità al figlio non convivente titolare della pensione d'invalidità
La Cassazione però con l'ordinanza n. 19555/2019 non pare dello stesso avviso, tanto da dichiarare il ricorso inammissibile. Gli Ermellini sono giunti a questa conclusione perché "Nella fattispecie di causa il giudizio di assenza della vivenza a carico è stato fondato nella sentenza impugnata non soltanto sulla titolarità da parte del figlio della pensione di inabilità civile ma anche sulla mancanza di convivenza con la genitrice, sulla proprietà della casa di abitazione, sulla equivalenza tra l'importo dei redditi dell'ascendente e quanto percepito dal figlio."
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