di Valeria Zeppilli - Il provvedimento con il quale all'automobilista è contestata la guida in stato di ebbrezza deve essere annullato se le autorità hanno proceduto al relativo accertamento senza aver raccolto il preventivo consenso dell'automobilista stesso e, soprattutto, senza avergli dato l'avviso circa la possibilità di farsi assistere da un difensore.
La sentenza del GdP di Reggio Emilia
Per il Giudice di Pace di Reggio Emilia, come si evince dalla sentenza del 26 giugno 2019 qui sotto allegata, tale avviso va dato (e indicato nel verbale) sempre e non solo nel caso in cui la violazione si configurerà poi come reato.
Infatti, occorre considerare che solo dopo l'accertamento si può sapere se la violazione posta in essere dal conducente rientra nella lettera a) o nella lettera b) dell'articolo 186 del codice della strada e quindi se si tratta, rispettivamente, di non reato o di reato.
Verbale nullo, ordinanza nulla
La nullità del verbale porta con sé la nullità anche della conseguente ordinanza.
E tanto è avvenuto nel caso di specie, in cui il Giudice - dopo aver precisato che, sia che la procedura seguita dalla Polstrada sia regolare sia che non lo sia, "non di meno l'avviso indicato deve essere comunque dato nel verbale, a prescindere da tutto" - ha annullato verbale e ordinanza con i quali un automobilista era stato sanzionato per guida in stato di ebbrezza senza però aver ricevuto a tempo debito il predetto avviso.
Si ringrazia il GdP Avv. Alfredo Carbognani per la cortese segnalazione
Scarica pdf sentenza GdP Reggio Emilia 26 giugno 2019• Foto: 123rf.com