Dott. Andrea Serini - Sovente, in ambito condominiale, si profila il caso in cui il condomino dissenziente rispetto ad una decisione dell'assemblea, o comunque astenutosi o assente alla riunione, si rivolga al Giudice per farne accertare l'illegittimità.
- La natura giuridica del condominio secondo le SS.UU. della Cassazione
- Gli artt. 24 e 68 del Codice Deontologico Forense
- La condotta professionale disciplinarmente rilevante
- Conclusioni
La natura giuridica del condominio secondo le SS.UU. della Cassazione
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In via preliminare, in merito alla vexata quaestio sulla natura giuridica del condominio, la Suprema Corte, nella sua composizione più autorevole, ha recentemente affermato come questo costituisca centro di imputazione di rapporti giuridici non riferibili uti singuli ai condomini.
Gli Ermellini sostengono che a seguito della Riforma del condominio (L. 220/2012) sia emersa una progressiva configurabilità in capo al condominio di una peculiare soggettività giuridica autonoma, seppur sui generis (Cass., SS.UU. sent. n. 19663/2014).
Gli artt. 24 e 68 del Codice Deontologico Forense
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Esaminando nel merito la questione, occorre porre luce sul dettato normativo degli artt. 24 (rubricato in «Conflitto di interessi») e 68 (rubricato in «Assunzione di incarichi contro una parte già assistita») del Codice Deontologico Forense.
La ratio dell'art. 24 è individuata nella necessità di scongiurare l'eventualità che il professionista operi in situazioni di conflitto di interessi, circoscrivendo la sua attività nella più ampia definizione di assistenza, essendo sufficiente che egli abbia semplicemente svolto attività diretta a creare la conoscenza di fatti in conflitto di interessi anche di teorica possibilità (C.N.F., sent. n. 63/2014).
D'altra parte, l'art. 68 si prefigge di apportare una tutela all'immagine della professione forense nella misura in cui si ritiene non decoroso, né opportuno, che un avvocato muti troppo rapidamente cliente, passando nel campo avverso senza un adeguato intervallo temporale in proposito, oggi fissato in un biennio (in questo senso, C.N.F., sent. n.76/2012).
La condotta professionale disciplinarmente rilevante
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Alla luce di quanto esaminato, orientamento costante del C.N.F. e della giurisprudenza di legittimità afferma come sia disciplinarmente rilevante la condotta dell'avvocato che si trovi ad assistere congiuntamente il Condominio e il singolo condomino in separati giudizi in cui i rispettivi interessi vengano posti in conflitto (C.N.F., sent. n. 396/2016; ex plurimis: Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 21806/2015; Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 14634/2015; Cass. Civ., Sez. VI, sent. n. 13927/2015).
Conclusioni
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In ragione di quanto riferito, la fattispecie di cui all'interrogativo posto non è sussumibile al di sotto dell'ombrello previsionale delle sopraccitate disposizioni, poiché le posizioni sostanziali del condominio e del singolo condomino differiscono tra loro.
In conclusione, non incorre, pertanto, in incompatibilità l'avvocato del condominio che lo assista anche nella causa di impugnazione della delibera assembleare promossa dal singolo condomino.