di Valeria Zeppilli - La domanda di indennità di accompagnamento, così come quelle aventi a oggetto altre prestazioni previdenziali e assistenziali erogate dall'Inps, non deve essere necessariamente presentata compilando formalmente i moduli predisposti dall'Istituto.
Libertà delle forme
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In tema di prestazioni previdenziali e assistenziali, infatti, vige il principio di libertà delle forme e non è richiesto, pertanto, l'utilizzo di formule sacramentali.
Ciò che conta, per ottenere i benefici messi a disposizione dal nostro ordinamento, è quindi esclusivamente che la prestazione richiesta sia correttamente individuata.
Solo questo è il presupposto affinché la procedura amministrativa di richiesta del beneficio possa dirsi svolta regolarmente.
La giurisprudenza
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Tale interpretazione ha trovato avallo di recente in due sentenze della Corte di cassazione: la numero 14412/2019 e la successiva 19724/2019, che si rifà espressamente alla prima e che può essere scaricata in calce.
Per i giudici di legittimità, in particolare, il requisito della previa presentazione della domanda è integrato anche se non sono stati compilati in maniera precisa i moduli predisposti dall'Inps o se non sono state usate formule sacramentali, "essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura anche amministrativa si svolga regolarmente".
Divieto di nuove cause di improcedibilità o improponibilità
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Del resto, trattandosi di una materia coperta da riserva di legge assoluta ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione, l'Inps non può introdurre nuove cause di improcedibilità o di improponibilità.
Di conseguenza, per fare un esempio tratto dalla giurisprudenza sopra citata, barrare la casella del modulo di richiesta di indennità di accompagnamento che individua le condizioni sanitarie necessarie per il riconoscimento del beneficio non costituisce un requisito imprescindibile della domanda amministrativa.
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Scarica pdf sentenza Cassazione numero 19724/2019• Foto: 123rf.com