La vicenda
Il Comune intimato ed il controinteressato, vincitore della selezione, si sono costituiti in giudizio eccependo, in via preliminare, il difetto di giurisdizione.
La Prima Sezione interna del TAR Catania, senza scendere nel merito della questione (concernente la presunta illegittimità del conferimento di incarico al controinteressato) e fermandosi all'esame dell'eccezione preliminare proposta dalla P.A. e dal vincitore della selezione, ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione.
La decisione
In particolare, il Giudice Amministrativo etneo ha ritenuto che rientri nella giurisdizione dell'A.G.O. qualsiasi controversia riguardante incarichi professionali e prestazioni d'opera intellettuali che, sebbene rese in favore di una P.A., sono svolte in regime libero-professionale dal soggetto incaricato.
Difatti, secondo il TAR Catania, il conferimento di un incarico ad un professionista che non rientri nella struttura organica della P.A., non è espressione di una potestà amministrativa ma rappresenta un atto di autonomia privata finalizzato alla instaurazione di un rapporto di "parasubordinazione".
Pertanto, anche con riguardo alla fase che precede la costituzione di un rapporto privatistico di lavoro autonomo ed anche nell'ipotesi in cui il procedimento selettivo presenti profili di illegittimità, vi sarebbe una individuazione del contraente che può essere oggetto, soltanto, del sindacato del Giudice Ordinario.
Il TAR Catania ha infine specificato che anche se le posizioni soggettive azionate siano qualificabili non come diritti soggettivi perfetti ma come interessi legittimi di diritto privato, deve comunque ritenersi sussistente la giurisdizione del Giudice Ordinario, posto che la P.A. è semplicemente tenuta al rispetto dei principi desumibili dall'art. 97 Cost. di imparzialità e buon andamento, applicabili anche ad un privato committente.
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