Il direttore sanitario ha una posizione di garanzia giuridicamente rilevante nei confronti dei pazienti e attribuzioni manageriali e medico-legali

di Valeria Zeppilli - Con la sentenza numero 32477/2019 (sotto allegata e sulla quale leggi anche Il medico anestesista ha una spiccata autonomia), la Corte di cassazione ha specificato quali sono i compiti e i poteri del direttore sanitario di una casa di cura privata. Per la sua chiarezza esplicativa, tale pronuncia è destinata a divenire un importante punto di riferimento sulla questione.

Vigilanza e organizzazione

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In particolare, per i giudici il direttore sanitario ha il potere di gestire la struttura che dirige, al quale si affiancano degli importanti doveri di vigilanza e di organizzazione tecnico-sanitaria.

A tale ultimo proposito, egli, tra le altre cose, deve predisporre dei protocolli ben precisi che abbiano come oggetto:

  • il ricovero dei pazienti
  • l'accettazione dei pazienti
  • l'informativa interna delle situazioni di rischio
  • la gestione delle emergenze
  • le modalità di contatto con altre strutture ospedaliere ove inviare i degenti se ciò si renda necessario
  • l'adozione di scorte di sangue e/o di medicine.

Cosa deve fare il direttore sanitario

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In via più generale, e utilizzando le parole della Corte, "Al direttore sanitario … vanno riconosciute plurime attribuzioni, tra le quali … vanno ricomprese quelle di carattere manageriale e medico-legale, in quanto egli verifica l'appropriatezza delle prestazioni medico-chirurgiche erogate, la corretta conservazione dei farmaci, organizza la logistica dei pazienti e, soprattutto, governa la gestione del rischio clinico".

Tale soggetto "è il garante ultimo dell'assistenza sanitaria ai pazienti e del coordinamento del personale sanitario operante nella struttura, affinché tale attività sia sempre improntata a criteri di qualità e di sicurezza".

Conseguenze delle responsabilità del direttore sanitario

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La "posizione di garanzia giuridicamente rilevante" attribuita al direttore sanitario porta con sé conseguenze di un certo rilievo: essa infatti, in caso di decesso di un paziente, determina l'insorgere di una responsabilità colposa per fatto omissivo per mancata o inadeguata organizzazione della casa di cura diretta, se il reato non può essere ascritto solo al medico e/o ad altri operatori della struttura.

Scarica pdf sentenza Cassazione numero 32477/2019
Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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