Ingoiare il verbale dell'assemblea condominiale perché la decisione non piace è violenza privata se obbliga a sospendere l'adunanza e a chiamare la polizia

di Annamaria Villafrate - La sentenza n. 34800/2019 (sotto allegata) della Cassazione considera integrato il reato di violenza privata di cui all'art. 610 c.p dalla condotta del condomino che, solo per non avere gradito l'approvazione di una delibera da parte dell'assemblea, straccia e letteralmente ingoia il verbale, costringendo così i presenti a sospendere l'adunanza in corso, chiamare le forze dell'ordine e redigere un nuovo verbale. Non rileva, ai fini della responsabilità, che l'assemblea abbia già deliberato e approvato, quanto il fatto che l'imputato, con la propria condotta minacciosa e violenta abbia costretto i partecipanti a un pati (sospensione dell'assemblea) a un facere (chiamare la polizia).

La vicenda processuale

La Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, conferma l'affermazione di responsabilità di R.M per il reato di violenza privata "per avere costretto i condomini dello stabile di via (...) a sospendere i lavori dell'assemblea condominiale ed a chiamare la polizia, minacciando l'Avv. C. M., delegato di altro condomino e S.R., e strappando una pagina del verbale dell'assemblea, che ingoiava, rendendola inservibile."

Ricorre in Cassazione l'imputato a mezzo difensore deducendo con i primi due motivi del ricorso violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di cui all'art. 610 c.p. "poiché la

violenza o la minaccia attribuite all'imputato non avrebbero esercitato alcuna influenza limitativa o ostativa della libertà dei condomini" visto che l'assemblea aveva già approvato i lavori che l'imputato non gradiva. La sua condotta deve quindi considerarsi come una mera ritorsione alla deliberazione non voluta.

La Corte inoltre non avrebbe considerato che C. e S. reagirono alla condotta dell'imputato

"afferrandolo per il braccio, e cagionandogli lesioni personali refertate", ragione per la quale non è configurabile un facere, un omettere o un tollerare da parte degli stessi. Nel marzo del 2019 il difensore dell'imputato deposita inoltre copia della sentenza del Tribunale del marzo 2018 che ha assolto l'imputato R.M dal reato di calunnia ai danni proprio di S.e C.

Ingoiare il verbale dell'assemblea condominiale è violenza privata se costringe a un pati e a un facere

La Cassazione, con sentenza n. 34800/2019 dichiara inammissibili i primi due motivi del ricorso dell'imputato poiché sollecitano un riesame del merito della vicenda, che è precluso in sede di legittimità.

Non solo: "la deduzione del ricorrente, secondo cui il reato di violenza privata non sarebbe stato integrato, perché l'assemblea condominiale aveva già approvato i lavori che l'imputato non condivideva, è manifestamente infondata, in quanto il R. risulta avere minacciato l'Avv. C. e gli altri partecipanti all'assemblea, avere spintonato il condomino S., facendolo cadere a terra, ed avere strappato la pagina del verbale che, pertanto, dopo la ripresa dei lavori che erano stati sospesi, dovette essere nuovamente redatto. Tali condotte, integranti minaccia e violenza, hanno costretto i partecipanti dell'assemblea condominiale a tollerare quantomeno la sospensione dei lavori, ed a chiamare la polizia e poi redigere nuovamente il verbale strappato da R.; a nulla rileva che la delibera fosse stata già approvata (nel senso che si era già formata la volontà assembleare), in quanto la costrizione concerne il pati (la sospensione dell'assemblea condominiale) ed il facere (la richiesta dell'intervento della polizia e la nuova redazione del verbale strappato ed ingoiato dall'imputato). Né la condotta minacciosa e violenta e l'effetto costrittivo sono suscettibili di essere obliterati, ai fini dell'integrazione della tipicità del reato di cui all'art. 610 cod. pen., dall'asserita reazione di C. e S., che avrebbero provocato lesioni personali all'imputato, trattandosi di comportamento che, a prescindere dalle valutazioni eventualmente rilevanti ai sensi dell'art. 52 cod. pen., è successiva alla condotta dell'imputato, e non ne elide la tipicità. Analogo discorso va reiterato con riferimento alla dedotta assoluzione dal reato di calunnia ai danni di C. e S.".

Per la Cassazione quindi il reato di violenza privata di cui all'art 610 c.p, che si configura quando con violenza o minaccia, si costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa, è integrato anche quando un condomino strappa e ingoia un verbale dell'assemblea condominiale contenente una decisione non gradita a quest'ultimo, perché in questo modo costringere i partecipanti a sospendere l'assemblea e a chiamare la polizia, ovvero il pati e il facere previsti dalla norma.

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