Dott. Andrea Serini - Le manifestazioni di volontà stragiudiziali del compratore sono idonee ad interrompere la prescrizione delle azioni di garanzia. Ciò è quanto si evince dalla recentissima sentenza n. 18672 dell'11 luglio 2019 delle SS.UU. civili della Suprema Corte (sotto allegata).
- Il caso
- Gli orientamenti contrastanti
- Sulla garanzia per i vizi della cosa compravenduta
- L'idoneità dell'atto stragiudiziale a interrompere la prescrizione
- La massima
Il caso
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La pronuncia prende le mosse da una richiesta di riduzione del prezzo, ai sensi degli artt. 1490 e 1492 c.c., di beni rivelatisi viziati successivamente all'acquisto.
In particolare, l'attrice, una azienda agricola, citava in giudizio la società dalla quale aveva acquistato una partita di piante, esponendo di aver provveduto a restituire una parte, in quanto i prodotti erano rivelati affetti da virosi e di aver reiterato la denuncia per vizi con ben quattro raccomandate. Tuttavia, le missive rimanevano prive di riscontro dalla venditrice, che anzi agiva per recuperare coattivamente il credito residuo.
Una volta costituitasi in giudizio, la convenuta eccepiva la tardività della denuncia e la conseguente decadenza dalla garanzia per vizi e, in ogni caso, la prescrizione dell'azione.
Il Giudice di Pace di Lizzano accoglieva la domanda di riduzione del prezzo di parte attorea.
La sentenza veniva confermata in secondo grado dal Tribunale di Taranto che respingeva le eccezioni di decadenza e prescrizione riproposte in appello dalla venditrice, ritenendo, in merito alla prescrizione, che «l'azione di garanzia poteva ritenersi utilmente interrotta dalle diverse comunicazioni con le quali l'acquirente aveva manifestato per iscritto alla venditrice l'inidoneità delle piante all'innesto, prospettando, in tali missive, il ricorso alla tutela giudiziaria poi concretamente attuato».
Avverso la sentenza di merito, la venditrice ricorreva per cassazione.
Gli orientamenti contrastanti
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L'art. 1495 c.c., rubricato in «Termini e condizioni per l'azione», dopo aver disposto che se il compratore non denuncia i vizi della cosa compravenduta entro 8 giorni dalla scoperta decade dal diritto di garanzia, salvo diverso termine stabilito dalle parti o dalla legge, stabilisce al terzo comma che «L'azione si prescrive, in ogni caso, in un anno dalla consegna (…)».
La Sezione II della Suprema Corte, nel rimettente la questione alle SS.UU. con l'ordinanza interlocutoria n. 23857/2018, osserva come su tale questione si siano formati due orientamenti contrastanti.
Il primo sostiene come tale termine possa essere ben interrotto dal compratore semplicemente manifestando stragiudizialmente la volontà di esercitare la garanzia, potendo questo anteporre ad un momento successivo la precisazione del tipo di tutela giudiziaria da richiedere.
Secondo l'orientamento opposto, invece, «la facoltà riconosciuta al compratore di chiedere la risoluzione o la riduzione del prezzo ha natura di diritto potestativo a fronte del quale la posizione del venditore è di mera soggezione», determinando perciò che il termine di prescrizione per l'esercizio di tali azioni possa essere interrotto unicamente solo attraverso la domanda giudiziale.
Sulla garanzia per i vizi della cosa compravenduta
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Gli Ermellini hanno avuto modo di precisare che «la configurazione dogmatica della garanzia per vizi non sia del tutto pacifica» richiamandosi, al fine di apportare una soluzione univoca sulla questione, al risolutivo inquadramento operato dalle stesse SS.UU. con la sentenza n. 11748 del 3 maggio 2019. Con tale pronuncia si è affermato che «il fondamento della responsabilità per vizi e difetti rinviene la sua causa nel fatto che il bene consegnato non corrisponde all'oggetto dovuto alla luce di quanto previsto nell'atto di autonomia privata».
La responsabilità per vizi, continua la Corte, «è stata ricondotta ad un tipo di responsabilità (contrattuale ma non corrispondente del tutto a quella ordinaria, atteggiandosi come peculiare in virtù della specifica disciplina della vendita) per inadempimento che deriva dall'inesatta esecuzione del contratto sul piano dell'efficacia traslativa per effetto delle anomalie che inficiano il bene oggetto dell'alienazione, ovvero che lo rendano inidoneo all'uso cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, e sempre che i vizi (…) siano preesistenti alla conclusione del contratto (…)».
Pertanto, la responsabilità relativa alla loro garanzia si basa esclusivamente sul dato oggettivo della loro esistenza, «traducendosi nella conseguente assunzione di rischio - di origine contrattuale - del venditore di esporsi all'esercizio dei due rimedi edilizi di cui può avvalersi (in particolare, l'azione redibitoria e quanti minoris), a sua scelta, il compratore, al quale è riconosciuto anche il diritto al risarcimento dei danni, salvo che il venditore provi di aver senza colpa ignorato i vizi». A fronte di tale ricostruzione, si è rilevata la natura sostanziale di tali rimedi edilizi, «poiché attraverso di essi il compratore fa valere un diritto contrattuale».
Affermano poi le SS.UU. che «conseguentemente, benché i rimedi previsti a vantaggio dell'acquirente siano indicati come azioni, in realtà essi non coinvolgerebbero tematiche processuali ma avrebbero contenuto sostanziale di tutela del diritto. Per tale ragione sarebbero idonei ad interrompere la prescrizione non solo il riconoscimento, da parte del venditore, (non del vizio ma) del diritto del compratore di garanzia, ma anche, in virtù dell'art. 2943 c.c., gli atti di costituzione in mora del venditore e pure l'impegno assunto da quest'ultimo di eliminare i vizi».
L'idoneità dell'atto stragiudiziale a interrompere la prescrizione
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Alla luce di quanto esposto, la Corte ha ritenuto che la questione andasse risolta conformandosi al percorso ermeneutico adottato in primis con la sent. n. 9630/1999 e poi ripreso dalla sent. n. 22903/2015 con il quale «si è statuito il principio alla stregua del quale la prescrizione della garanzia per vizi è interrotta dalla comunicazione al venditore della volontà del compratore di esercitarla benché questi riservi ad un momento successivo la scelta del tipo di tutela, dovendosi escludere che la riserva concerna un diritto diverso da quello in relazione al quale si interrompe la prescrizione».
Rileva poi successivamente come il dettato normativo dell'art. 1495, comma 3, c.c. non confligga con l'indirizzo adottato in quanto «La formula ora prevista nel comma 3 dell'art. 1494 del vigente codice civile si richiama esplicitamente alla prescrizione e, pur discorrendosi di prescrizione dell'azione, va rilevato che il ricorso a tale terminologia non può ritenersi decisivo nel senso che debba ritenersi riferibile esclusivamente all'esercizio dell'azione giudiziale».
Sul piano sistematico, il legislatore si sarebbe riferito all' "azione" in senso atecnico dal punto di vista giuridico.
In chiusura, le SS.UU. asseriscono che «quando si avvale della "garanzia" il compratore fa valere l'inadempimento di una precisa obbligazione del venditore (contemplata dall'art. 1476 n. 3) c.c.) e, conseguentemente, sul piano generale, deve ammettersi che lo possa fare attraverso una manifestazione di volontà extraprocessuale e ciò si inferisce anche da quando stabilisce l'art. 1492, comma 2, c.c., il quale, prevedendo che "la scelta è irrevocabile quando è fatta con la domanda giudiziale", significativamente la prefigura, riconnettendo, invero, alla domanda in sede processuale la sola impossibilità di rimeditare l'opzione tra risoluzione e riduzione del prezzo».
La massima
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In conclusione, le SS.UU. hanno enunciato il seguente principio di diritto: «nel contratto di compravendita, costituiscono - ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c. - idonei atti interruttivi della prescrizione dell'azione di garanzia per vizi, prevista dall'art. 1495, comma 3, c.c., le manifestazioni extragiudiziali di volontà del compratore compiute nelle forme di cui all'art. 1219, comma 1, c.c., con la produzione dell'effetto generale contemplato dall'art. 2945, comma 1, c.c.».
Scarica pdf Cass. Civ., SS.UU., sent. n. 18672/2019Il contratto di compravendita