di Lucia Izzo - I dispositivi elettronici che rilevano le infrazioni al Codice della Strada necessitano di taratura periodica. Un ulteriore conferma in tal senso giunge da Voghera dove, sotto il mirino del Giudice di Pace, è finito l'apparecchio c.d. Vista Red che consente di beccare coloro che attraversano l'incrocio nonostante la luce semaforica imponga loro di fermarsi.
Nella sentenza n. n. 166/2019 (qui sotto allegata), il Giudice lombardo si pronuncia, nel dettaglio, proprio sul ricorso di un conducente multato, ex art. 146 comma 3 del Codice della Strada, per essere passato con il rosso al semaforo.
Un'impugnazione che si conclude con un provvedimento favorevole nei confronti del trasgressore supportato nella vicenda dalla Globoconsumatori Onlus.
Vita Red: addio multa se manca la taratura del dispositivo
Nel corso del giudizio, infatti, era emersa la circostanza che, relativamente l'apparecchiatura utilizzata per il rilevamento della violazione (c.d. Vista Red) non erano stati forniti gli estremi delle operazioni di taratura.
Nel dettaglio, infatti, si sarebbero dovuti indicare l'ente incaricato di provvedere all'effettuazione della taratura, il numero di protocollo dell'operazione e la data nella quale la stessa era stata effettuata (cfr. Cass. n. 32369/2018). Informazioni mancanti nel verbale elevato nel caso in esame.
Il Magistrato onorario ritiene all'uopo indispensabile menzionare la sentenza n. 113/2015 emessa dalla Corte Costituzionale. Attraverso tale provvedimento, la Consulta ha prescritto l'onere, a carico della amministrazioni locali, di indicare all'interno del verbale la data dell'effettuazione dell'ultima taratura annuale.
Il giudice sottolinea come non possa ritenersi sufficiente a sopperire a tale mancanza, nel caso di specie, la generica affermazione da parte dell'ente locale circa la sottoposizione a verifica di corretto funzionamento dell'apparecchio. In mancanza di prova adeguata circa l'effettuata taratura del dispositivo, dunque, il ricorso trova accoglimento con il contestuale e conseguente annullamento dell'opposto verbale di accertamento.
Si ringrazia Globoconsumatori onlus per la cortese segnalazione
• Foto: 123rf.com