L'autoriciclaggio è una fattispecie di reato disciplinata in maniera autonoma rispetto al riciclaggio e punita dall'articolo 648 ter 1 del codice penale

Cos'è l'autoriciclaggio

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L'autoriciclaggio è il reato commesso da chi impiega, sostituisce o trasferisce in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative il denaro, i beni o le altre utilità che provengono dalla commissione (anche in concorso) di un delitto non colposo e, in tal modo, ostacola l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Questa formulazione del reato però, in virtù del recepimento della Direttiva UE 2018/1673 dal decreto legislativo approvato dal CdM a novembre 2021, cambia volto.

In pratica la Direttiva estende il reato di ricettazione anche quando i reati presupposto consistono in contravvenzioni e in delitti colposi, prevedendo l'applicazione di pene inferiori, prevede l'applicazione delle pene previste dal comma 1 quando il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità connesse ad attività mafiose.

Elemento soggettivo

L'elemento soggettivo è il dolo generico come per il riciclaggio; il problema della consapevolezza della provenienza illecita dei profitti è risolto alla radice essendo l'autore dell'autoriciclaggio anche autore del delitto presupposto.

La ratio

La ratio dell'autoriciclaggio, per come è configurata la norma, sembra quella di evitare inquinamenti dell'economia legale.

La norma

Questa la nuova formulazione dell'art. 648 Ter 1 c.p (con le modifiche evidenziate in corsivo)

"1. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

2. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della eclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

3. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416 bis 1.

4. Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

5. La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

6. La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

7.Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648."

Autoriciclaggio: condotte sanzionate

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Riguardo alle condotte, possiamo dire che, ad esempio, Tizio dopo aver rapinato una banca e aver realizzato un bottino di 20.000 euro può decidere:

  • di dissimulare la illegittima provenienza di tale somma mettendo in atto tutta una serie di sostituzioni e trasferimenti concretamente idonei a far perdere le tracce del bottino della rapina (e fermarsi qui);
  • di impiegare tale somma di denaro ad esempio nella sua attività di ristorazione al termine, comunque, di una serie di operazioni di ripulitura che siano oggettivamente in grado di ostacolarne concretamente l'identificazione della provenienza illecita.

In ogni caso risponderà di autoriciclaggio.

L'utilizzo dell'aggettivo "concreto" (non usato per il reato di riciclaggio) specifica l'idoneità della condotta a frapporre un ostacolo effettivo all'identificazione della provenienza delittuosa. Questa scelta potrebbe significare che il legislatore ha voluto sanzionare le sole condotte dotate di una particolare capacità ingannatoria tale per cui gli operatori del settore, pur compiendo con la dovuta diligenza le verifiche del caso, non siano in grado di ricostruire il percorso dei proventi delittuosi. Sicuramente l'impiego, la sostituzione e il trasferimento trasparenti e tracciabili non costituiscono autoriciclaggio.

La pena per l'autoriciclaggio

La pena prevista per l'autoriciclaggio è la seguente:

  • reclusione da due a sei anni;
  • multa da 5mila a 25mila euro

che si applicano anche quando il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416 bis 1.

Quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

  • reclusione da uno a quattro anni;
  • multa da 2.500 a 12.500 euro.

Pena aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

Pena diminuita fino alla metà invece per chi si è efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Concorso nell'autoriciclaggio

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Merita attenzione la questione del concorso dell'estraneo nel delitto de quo.

Innanzitutto diciamo che l'autoriciclaggio si presenta come un reato proprio non esclusivo. Giurisprudenza e dottrina ritengono che, ove uno dei concorrenti sia un soggetto qualificato, tutti rispondano della fattispecie propria e non già di quella comune, indipendentemente dalla circostanza che l'intraneus ponga in essere la condotta tipica o si limiti ad offrire un contributo causalmente efficiente alla commissione del reato. Ammettendo l'adesione a tale tesi, vediamo i casi possibili.

Il terzo extraneus potrebbe istigare l'autore di un delitto non colposo a riciclare il provento illecito: in tal caso, qualora con il suo apporto "psicologico" abbia causalmente determinato l'autore del delitto-presupposto ad autoriciclare il provento illecito risponderà di concorso in autoriciclaggio.

Il problema si pone nel caso in cui è l'autore del delitto-presupposto mosso dall'intento di autoriciclare il provento del delitto commesso chieda ed ottenga che il terzo extranues ricicli i proventi illeciti: il terzo extranues risponderà di riciclaggio o autoriciclaggio in concorso?

Certamente il terzo extranues avrebbe un evidente vantaggio in termini di pena se venisse accusato di autoriciclaggio in concorso con l'autore del delitto-presupposto visto che per quest'ultimo reato è prevista la pena della reclusione da due a otto anni, mentre per il riciclaggio da quattro a dodici anni.

D'altra parte, se si rifiuta l'idea che il terzo extranues possa concorrere nell'autoriciclaggio perché "reato proprio", sarebbe punibile per riciclaggio o reimpiego.

Esempi di autoriciclaggio e concorso

Per fare un esempio:

Tizio rapina un supermercato e poi reimpiega in proprio il denaro frutto della sua attività illecita in una attività economica (es. la sua ditta individuale operante nei lavori edili). Egli risponderà per il delitto non colposo di rapina ex art. 628 c.p., ma anche di autoriciclaggio ex art 648-ter.1 c.p.

Se invece Tizio, dopo aver rapinato un supermercato, contatta Caio istigandolo a riciclare o reimpiegare la somma ottenuta dalla rapina e quest'ultimo si faccia convincere (magari dietro il pagamento di un compenso, diciamo del 5% dell'importo da riciclare), le cose si fanno complicate:

  • se si considera Caio responsabile di riciclaggio o reimpiego allora Tizio risponderà solo del delitto-presupposto non potendo essere responsabile in concorso con Caio nel riciclaggio o nel reimpiego ostandovi la clausola di salvaguardia;
  • se, viceversa, si ritiene Caio responsabile di autoriciclaggio in concorso con Tizio (pur essendo un reato proprio), Tizio risponderà di rapina e di autoriciclaggio sebbene non abbia realizzato la condotta tipica, ma solo determinato altri a commettere tale ultimo delitto.

Autoriciclaggio e delitto presupposto

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Una delle questioni più delicate riguarda la punibilità a titolo di autoriciclaggio dell'ipotesi in cui il delitto-presupposto da cui derivano i proventi illeciti sia stato commesso in epoca precedente l'entrata in vigore del delitto avvenuta il 01/01/2015.

Da una parte c'è chi sostiene che il delitto-presupposto sia del tutto autonomo e possa essere considerato un mero presupposto della condotta autoriciclatoria per cui, non rilevando il tempo della sua realizzazione, l'autore dell'autoriciclaggio sarebbe punibile. Altri pensano che il delitto-presupposto potrebbe considerarsi in connessione strutturale e funzionale con delitto di autoriciclaggio per cui l'autore non sarebbe punibile ostandovi il principio del nullum crimen sine lege.

Poniamo il caso che Tizio abbia commesso una rapina nel 2014 realizzando un bottino di 20.000 euro e che successivamente, nel 2015, autoricicli questi 20.000 euro. Per il primo orientamento Tizio è punibile sia per rapina sia per autoriciclaggio (a favore si potrebbe dire che quando Tizio ha commesso la rapina sapeva perfettamente di commettere un reato allo stesso modo di quando ha commesso l'autoriciclaggio, quindi sotto questo punto vista non potrebbe obiettare la mancata conoscenza della norma). Per il secondo orientamento Tizio non sarebbe punibile per autoriciclaggio ma solo di rapina perché i due reati sono legati funzionalmente e strutturalmente, ponendo l'accento sul fatto che la rapina (come delitto presupposto dell'autoricicaggio) è avvenuta prima dell'entrata in vigore del delitto di autoriciclaggio stesso.

Condotte e reati

Tutto quanto sopra esposto, risulta incontestabilmente che con l'introduzione del reato di autoriciclaggio non vi sono più casi che sfuggono alla legge:

1) se si è responsabili del "reato presupposto" da cui derivano i proventi illeciti (anche semplicemente a titolo di concorso esterno) e tali proventi vengono riciclati o reimpiegati, si risponderà a titolo di autoriciclaggio oltre che del "reato presupposto" commesso;

2) se invece non si è responsabili del "reato presupposto" si risponderà di riciclaggio o reimpiego.

Riciclaggio e autoriciclaggio: le differenze

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Come già accennato, l'autoriciclaggio va tenuto distinto da un altro reato, ad esso affine: il riciclaggio.

Le differenze sono molteplici, ma le più rilevanti riguardano l'autore del reato e la condotta sanzionata.

Autore dell'autoriciclaggio è chi ha commesso il delitto presupposto, mentre nel riciclaggio il soggetto attivo può essere solo colui che non ha commesso il reato presupposto.

Per quanto riguarda la condotta, l'autoriciclaggio avviene mediante impiego, sostituzione o trasferimento dei proventi del reato, mentre la condotta di chi commette il reato di riciclaggio consiste nella sostituzione, nel trasferimento o nel generico compimento di altre operazioni.

La Cassazione sull'autoriciclaggio

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Si riportano qui di seguito degli interessanti passaggi di alcune recenti sentenze della Corte di cassazione sull'autoriciclaggio:

Cassazione n. 26099/2020

In tema di riciclaggio ed autoriciclaggio, non è necessario che la sussistenza del delitto presupposto sia stata accertata da una sentenza di condanna passata in giudicato, essendo sufficiente che il fatto costitutivo di tale delitto non sia stato giudizialmente escluso, nella sua materialità, in modo definitivo e che il giudice procedente per il riciclaggio o autoriciclaggio ne abbia incidentalmente ritenuto la sussistenza, in mancanza imponendosi l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste.

Cassazione n. 6397/2020

In tema di autoriciclaggio, le condotte di impiego, sostituzione o trasferimento dei beni di provenienza delittuosa, compiute dall'autore del reato presupposto, assumono rilevanza penale, ai sensi del nuovo art. 648 ter 1, solo se poste in essere "in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative", e solo se in grado di ostacolare la provenienza delittuosa dei beni stessi: requisito, quest'ultimo, che rispetto al riciclaggio presenta connotazioni rafforzate dall'avverbio "concretamente".

Cassazione n. 14101/2019

Il dato giuridico fondamentale per la configurabilità del reato di autoriciclaggio, è che dal reato presupposto derivi, come effetto diretto della condotta criminosa, un vantaggio patrimoniale (sia in termini di incremento che di risparmio), economicamente apprezzabile ed idoneo, quindi, ad essere "riciclato" per evitare che sia riconducibile al reato presupposto.


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