Genesi del d.d.a.
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Se l'Autorità amministrativa arriva a tanto, evidentemente è perché ritiene che il procedimento penale dove risulta direttamente o indirettamente coinvolto l'interessato riguarda reati gravi, come tali idonei ad incidere sull'affidabilità del soggetto circa l'uso lecito delle armi.
Oppure anche perché, a suo giudizio, l'insieme delle risultanze istruttorie denota una situazione personale e di relazioni sociali che non offrono garanzia di affidabilità al buon uso di armi.
Queste ragioni, qui esposte in sintesi e relative ad un caso affrontato e favorevolmente risolto dal Tar Reggio Calabria con la sentenza n. 495/2019, per la verità sono abbastanza ricorrenti nei numerosi provvedimenti prefettizi di divieto che, di anno in anno, vengono emessi dall'Amministrazione nel nostro Paese.
Cosa fare
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Ma allora, in concreto, cosa può fare il destinatario del divieto?
La prima cosa che può fare è esaminare il provvedimento prefettizio per capire se è realmente motivato, oppure non lo è.
In altri termini: l'interessato si deve chiedere se il potere della Prefettura sia stato esercitato correttamente.
Si tratta di un potere discrezionale, è vero, come tale molto ampio: tuttavia è pur sempre un potere da esercitare nel rispetto di una regola basilare: la spiegazione chiara delle ragioni del divieto.
Quindi, nel caso in cui l'analisi del d.d.a. porti alla conclusione che questo non da atto degli elementi dai quali desumere l'inaffidabilità, allora è consigliabile la presentazione del ricorso nel termine di legge.
In pratica
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Laddove la presunta qualità di indagato non trovi riscontro negli atti, o non si sa bene quale sia il reato di cui si parla e che dovrebbe teoricamente far scattare l'allarme per l'affidabilità, sarà bene rivolgersi alla Magistratura amministrativa con la guida di un legale che tratti abitualmente la materia.
Con il ricorso bisognerà chiedere:
1) l'annullamento del divieto irrogato, in quanto carente nell'istruttoria e nella motivazione finale;
2) la condanna alle spese del Ministero dell'Interno e Prefettura.
Altre informazioni?
Avv. Francesco Pandolfi
3286090590
avvfrancesco.pandolfi66@gmail.com