Il Tar Lazio illustra le regole delle liti sul passaggio del dipendente da una posizione ad un'altra, all'interno della stessa area funzionale
Avv. Francesco Pandolfi - Criterio generale in materia è quello per cui risultano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

La giurisdizione del giudice amministrativo

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Queste sono non solo quelle preordinate alla costituzione ex novo dei rapporti di lavoro (come le procedure aperte a candidati esterni, ancorché vi partecipino soggetti già dipendenti pubblici), ma anche i procedimenti concorsuali interni, destinati a consentire l'inquadramento dei dipendenti in aree funzionali o categorie più elevate, con la novazione oggettiva dei rapporti di lavoro.

La giurisdizione del giudice ordinario

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Sono, invece, devolute alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie relative a procedure riguardanti le progressioni all'interno di ciascuna area professionale o categoria, sia che riguardino l'acquisizione di posizioni più elevate meramente retributive, sia che si riferiscano al conferimento di qualifiche (livello funzionale connotato da un complesso di mansioni e di responsabilità) superiori, perché esse sono regolate da procedure poste in essere dall'Amministrazione con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato.

Il caso

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Le nozioni sulla giurisdizione, illustrate in modo sintetico, provengono dalla sentenza

del Tar Lazio n. 9493/2019, pronunciata su un caso dove è stato proposto il ricorso per l'annullamento di un decreto dipartimentale del M.I.U.R., Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, recante le disposizioni per la selezione di dirigenti scolastici da destinare all'estero, nella parte in cui esclude agli art. 7 (selezione per titoli) e art. 8 (colloquio) dalla partecipazione al colloquio in caso di mancato raggiungimento del punteggio minimo di 25 punti nella valutazione dei titoli del personale scolastico previsti dall'allegato 2 del bando, e altresì vengono valutati in modo illogico i titoli culturali in possesso dei candidati.

Ebbene il Tar, dopo una minuziosa ricostruzione della cornice giuridica all'interno della quale inquadrare il tema, ha concluso affermando che nel caso del ricorso non siamo in presenza di una procedura concorsuale, ne tanto meno di un passaggio a posizioni funzionali qualitativamente diverse, che sia tale da comportare una novazione oggettiva del rapporto di lavoro, ma si tratta sostanzialmente del passaggio da una posizione ad un'altra all'interno della stessa area funzionale.

Va quindi affermata la giurisdizione del giudice ordinario, visto che la causa riguarda situazioni giuridiche soggettive inerenti il rapporto di lavoro privatizzato e, più in particolare, atti di gestione posti in essere con la capacità e i poteri propri del privato datore di lavoro.

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Francesco Pandolfi
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Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
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