Avv. Alessandra E. Di Marco - Secondo quanto stabilito dall'art. 615, co. 1 c.p.c. nel caso di opposizione a precetto, proposta quando ancora l'esecuzione non abbia avuto inizio, la competenza si determina secondo le ordinarie regole sulla competenza per materia, valore e territorio.
Opposizione a precetto: competenza cause lavoro
Le uniche controversie escluse da tale regole sarebbero soltanto quelle aventi ad oggetto le cause di lavoro.
Quest'ultime infatti restano sempre e comunque affidate alla competenza per materia del Tribunale al di là di quello che sia il loro valore.
Opposizione a precetto, nel caso di procedimenti speciali
Nessuna modifica sulla competenza può aversi in relazione ad altri procedimenti aventi natura speciale.
Infatti l'unica eccezione è prevista solo con riguardo alle cause che vertano su materie di lavoro.
In tutti gli altri casi andrà preso in considerazione il valore della controversia e solo attraverso questo si potrà determinare la competenza.
Infatti nel caso di opposizione a precetto si verte ancora in una fase antecedente rispetto alla fase esecutiva vera e propria, la quale ha inizio solo con la notifica del pignoramento.
Il precetto altro non è che un ultimo avvertimento bonario volto ad avvisare la parte intimata che da lì a poco si procederà proprio con l'esecuzione forzata, e in quanto tale non è ancora atto esecutivo.
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Avv. Alessandra Elisabetta Di Marco
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