Per il Tribunale di Frosinone nel giudizio di opposizione a sanzione amministrative, in primo grado, è consentito notificare il ricorso direttamente alla P.A. e non all'Avvocatura Generale

di Lucia Izzo - Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa è consentita e legittima, ma solo in primo grado, la notifica del ricorso oppositivo direttamente all'Amministrazione anziché all'Avvocatura Generale dello Stato.


A seguito della riforma operata dal d.lgs. n. 150/2011, infatti, deve ritenersi limitata al giudizio di primo grado la deroga alle regole in materia di rappresentanza e difesa da parte dell'Avvocatura dello Stato che costituisce una mera opzione da parte dell'Amministrazione resistente.


La P.A., infatti, potrà stare in giudizio personalmente o anche avvalersi di funzionari appositamente delegati. Solo per i gradi di giudizio successivi, invece, si applicano le regole sulla rappresentanza e difesa da parte dell'Avvocatura Generale ed è richiesto l'obbligo di notificare l'atto introduttivo a quest'ultima.


La vicenda

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Lo ha chiarito il Tribunale di Frosinone nella sentenza n. 768/2019 (qui sotto allegata) che si è pronunciato sull'impugnazione delle Prefetture contro la sentenza con cui il Giudice di Pace aveva accolto le doglianze di una signora multata per violazione dei norme del Codice della Strada.


L'opponente, vittoriosamente difesa sia in prime che in seconde cure dall'avv. Roberto Iacovacci, deduceva che i verbali da cui erano scaturite le cartelle esattoriali non le erano mai stati notificati.


Le Prefetture, che in primo grado erano rimaste contumaci, impugnano la decisione deducendone la nullità in quanto l'atto introduttivo era stato loro notificato direttamente e non presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato.

Notifica presso l'Avvocatura dello Stato: regola ed eccezioni

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Il Tribunale rammenta la regola dettata dall'art. 11, comma 1, del R.D. n. 1611/1933 (nel testo modificato dalla L. n. 260/1958) secondo cui tutte le citazioni, i ricorsi e qualsiasi altro atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizione a ingiunzione e gli atti istitutivi di giudizi che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali o innanzi agli arbitri, devono essere notificati alle Amministrazioni presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente.


Stante la peculiarità di alcuni riti, tuttavia, tale regola subisce delle deroghe, proprio come avviene in caso di opposizione a sanzioni amministrative: tale giudizio, a seguito della riforma operata dal d.lgs. n. 150/2011, è stato equiparato al rito del lavoro con la conseguente previsione di un doppio grado di giudizio.

Opposizione a sanzione amministrativa: ok notifica alla P.A. in primo grado

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La normativa ha altresì precisato che, in primo grado, le parti possono stare in giudizio personalmente e l'Amministrazione resistente può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati (cfr. art. 7, d.lgs. n. 7/2011).


Di conseguenza, spiega il Tribunale, è una mera facoltà dell'Amministrazione quella di optare per la difesa tecnica dell'Avvocatura dello Stato, ma tale deroga alle regole in materia di rappresentanza è limitata solo al giudizio di primo grado. Per il secondo grado di giudizio, e per quelli successivi, invece, torneranno a trovare applicazione le norme sulla rappresentanza e difesa dell'Avvocatura Generale.


Il d.lgs. n. 150/2011, che ha sostituito la normativa di cui alla L. n. 689/1981, nel circoscrivere al solo giudizio di primo grado le deroghe all'ordinaria disciplina della rappresentanza e difesa dell'Amministrazione dello Stato, consente la notifica dell'atto introduttivo all'Amministrazione direttamente, mentre nella fase di impugnazione torneranno le regole che impongono l'obbligo di notifica dell'atto di impugnazione presso l'Avvocatura dello Stato che ne ha rappresentanza ex lege.


Nel caso di specie, dunque, la notifica eseguita direttamente all'Amministrazione nel giudizio di prime cure non può ritenersi affetta da nullità e ne consegue il rigetto dell'impugnazione delle Prefetture e la conferma del provvedimento impugnato.


Si ringrazia il Consulente Tecnico Investigativo Giorgio Marcon per la cortese segnalazione

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Foto: 123rf.com
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