di Valeria Zeppilli - A seguito della riforma apportata dalla legge numero 135/2018, il creditore procedente e i creditori intervenuti, qualora sia stata autorizzata la vendita, hanno l'onere di depositare in giudizio, nel termine di trenta giorni precedenti l'udienza di cui all'articolo 569 c.p.c., una nota di precisazione del credito, da notificare precedentemente al debitore.
Cosa indicare nella nota
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Nella nota, in particolare, vanno indicati:
- l'ammontare del residuo credito per cui si procede
- gli interessi maturati
- il criterio di calcolo degli interessi in corso di maturazione
- le spese sostenute fino all'udienza.
Mancato deposito della nota
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Se la nota, che deve essere sottoscritta personalmente dal creditore, non è presentata nei termini, agli effetti della liquidazione della somma di cui all'articolo 495, comma 1, c.p.c., il credito si intende fissato definitivamente nell'importo che è stato indicato nell'atto di precetto o di intervento, maggiorato solo degli interessi al tasso legale e delle spese successive.
Facsimile di nota di precisazione del credito
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Qui di seguito un modello che può essere utilizzato per adempiere a quanto prescritto dall'articolo 569 c.p.c..
Tribunale di ___________
Sez. esecuzioni immobiliari
Nota di precisazione del credito ex art. 569 c.p.c.
______________ nato a _____________ il _________ e residente in ____________ via _______________ n. ___ (C.F.: __________________)
- creditore procedente / intervenuto -
Premesso che
1. sulla base del decreto ingiuntivo / della sentenza/ordinanza n. ______ emesso/a da ______________ in data ________, munito/a di formula esecutiva in data ___________ e notificato in data _________ e del precetto di pagamento di euro _________, notificato in data ________, ho sottoposto a pignoramento i seguenti beni di proprietà del sig. _______;
2. a seguito del pignoramento veniva quindi instaurata dinanzi all'intestato Tribunale la procedura esecutiva rubricata al R.G.E. n. ____/______
3. alla procedura intervenivano i seguenti creditori ___________ che recavano, rispettivamente, un credito di Euro _________ oltre interessi
4. a seguito di istanza di vendita del ________, il giudice dell'esecuzione nominava l'esperto che prestava giuramento in cancelleria in data ________ e fissava per il giorno _______ l'udienza per la comparizione delle parti e dei creditori non intervenuti.
Tutto ciò premesso, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 569 c.p.c., precisa nel modo che segue il mio credito:
ammontare residuo del credito per il quale si procede: euro ___________
interessi maturati: euro ___________________
criterio di calcolo degli interessi in corso di maturazione: euro __________
spese sostenute sino all'udienza: euro _______________.
Luogo, data ______________
Firma del creditore________________