di Annamaria Villafrate - Con ordinanza interlocutoria n. 20900/2019 (sotto allegata) la Cassazione ha rimesso alle SU un interessante quesito giuridico, ovvero se è possibile ravvisare un concorso del danneggiato nella spedizione ordinaria, assicurata o raccomandata di un assegno, in relazione al pregiudizio del debitore, che non è stato liberato dal pagamento, poiché il titolo è stato trafugato e pagato a un soggetto non legittimato in base alla legge cartolare di circolazione. Dubbio giuridico importante da risolvere per la necessità di tutelare la regolare trasmissione dei titoli di credito nel rispetto della legge che ne regola la circolazione al soggetto legittimato e l'esigenza di non accollare alla vittima potenziale i danni economici derivati da una esposizione consapevole ed evitabile al rischio del danno stesso.
La vicenda processuale
Una compagnia assicurativa conviene in giudizio un istituto di credito chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti a causa della erronea negoziazione di tre assegni non trasferibili emessi dall'attrice per un importo complessivo di € 60.383,08, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. Gli assegni erano stati inviati a tre diversi soggetti con plichi postali semplici.
Il giudice adito rigetta la domanda dell'attrice escludendo la responsabilità (contrattuale) della banca, perché non si ravvisano gli estremi che presuppongono la mancanza di diligenza del professionista disciplinata dall'art. 1176 comma 2 c.c. Per il tribunale inoltre manca la prova del concreto pregiudizio della società attrice, visto che questa non ha documentato gli ulteriori pagamenti in favore dei legittimi beneficiari.
L'assicurazione propone quindi appello, che viene accolto dalla Corte di Appello, la quale ritiene che l'art. 43 co. della 2 legge assegni costituisca una deroga alla disciplina generale dell'art. 1189 e 1992 comma 2 c.c., perché regola in modo autonomo il pagamento dell'assegno non trasferibile secondo il principio per cui la banca che esegue il pagamento del titolo cartolare in favore di soggetto non legittimato a riceverlo, non è liberata dall'obbligazione finché non paghi al reale beneficiario e ciò a prescindere dalla sussistenza di una colpa professionale.
La banca soccombente in appello ricorre in Cassazione avanzando 6 motivi di impugnazione, la compagnia assicurativa invece non si difende in forma scritta.
Assegni circolari a mezzo posta: quale responsabilità per il danneggiato?
La Cassazione, con l'ordinanza interlocutoria n. 20900/2019 rimette alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto: "Se possa ravvisarsi un concorso del danneggiato, ai sensi dell'art. 1227, comma 1, c.c., nella spedizione di un assegno a mezzo posta - sia essa ordinaria, raccomandata o assicurata - con riguardo al pregiudizio patito dal debitore che non sia liberato dal pagamento, in quanto il titolo venga trafugato e pagato a soggetto non legittimato in base alla legge cartolare di circolazione." La remissione alle SU è disposta poiché "Le modalità di spedizione dell'assegno - posta ordinaria, posta raccomandata con ricevuta di ritorno, posta assicurata - sono state considerate da alcuni precedenti di questa Corte, con conclusioni non uniformi."
Dopo aver messo a confronto alcune pronunce giurisprudenziali sul concorso di colpa del danneggiato e aver analizzato nel dettaglio la disciplina contenuta in particolare negli artt. 83 e 84 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, contenente il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, la Cassazione chiarisce come "l'assegno non trasferibile non è equiparabile né agli oggetti preziosi, né al denaro, né alle carte di valore esigibili al portatore, onde comunque la vicenda non si inquadra nella fattispecie dell'art. 83 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156."
La questione merita quindi un approfondimento, ovvero se la spedizione di un assegno, con un sistema che impedisce di seguire il plico e la sua consegna, è causalmente neutra "al fine di affermare la responsabilità esclusiva del banchiere che quell'assegno, trafugato e poi messo all'incasso dal non legittimato, abbia pagato." In effetti sono diversi i sistemi di pagamento più sicuri di quello che prevede l'invio degli assegni trasferibili a mezzo plico postale.
Proprio l'analisi degli altri metodi, come il bonifico ad esempio, devono essere analizzati per capire se anche nell'invio a mezzo plico postale non si possano adottare accorgimenti e cautele particolari o se, "l'ampia diffusione dei conti correnti bancari potrebbe indurre addirittura a preferire modalità di pagamento più sicure rispetto alla spedizione degli assegni (quale il bonifico bancario), senza apprezzabile sacrificio per il mittente."
Scarica pdf Cassazione civile ordinanza n. 20900-2019• Foto: 123rf.com