Il caso
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La Prima Sezione del Tar Milano, occupandosi della questione a seguito del ricorso proposto dall'interessato dalla revoca, ha emesso la sentenza n. 1754/2019 a lui favorevole: il Collegio ha infatti annullato la revoca della concessione della patente di guida di tipo B (art. 120 C.d.S.).
Vediamo il perché di questa decisione.
Premette il tribunale che la giurisdizione appartiene al giudice amministrativo e non al giudice ordinario.
Il provvedimento amministrativo risulta, nel caso qui preso come spunto per il commento, adottato ai sensi dell'art. 120 co. 2 C.d.S.
La disposizione normativa
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In generale: non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla L. n. 1423/56, ad eccezione di quella di cui all'art. 2 e della L. n. 575/65, le persone condannate per i reati di cui agli art. 73 e 74 del testo unico di cui al D.P.R. n. 309/90, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché i soggetti destinatari di divieti di cui agli artt. 75 co. 1 lett. a e 75 bis co. 1 lett. f del medesimo testo unico, per tutta la durata dei predetti divieti.
Non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del co. 2 art. 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 75 co. 1 lett. a del t.u. 309, se le condizioni soggettive indicate al primo periodo del co. 1 del presente articolo intervengono in data successiva al rilascio, il prefetto provvede alla revoca della patente di guida.
La revoca non può essere disposta se sono trascorsi più di tre anni dalla data di applicazione delle misure di prevenzione, o di quella del passaggio in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo periodo del medesimo co. 1.
La Corte Costituzionale innova la materia
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Ebbene: è intervenuta in materia la sentenza della Corte Cost. n. 22/18 che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 120 co. 2 del d.lgs. n. 285/92, come sostituito dall'art. 3 co. 52 lett. a L. n. 94/09, nella parte in cui dispone che il prefetto provvede, invece che può provvedere, alla revoca della patente.
La dichiarazione di incostituzionalità è stata pronunciata per i casi di condanna per reati ex artt. 73 e 74 D.P.R. n. 309/90, ossia ad un caso compreso nel co. 2 dell'art. 120 C.d.S. e sovrapponibile a quello trattato dal Tar adito.
In sostanza, la Corte ha messo in discussione e disarticolato l'automatismo della revoca della patente da parte dell'amministrazione, in caso di sopravvenuta condanna del suo titolare per reati in materia di stupefacenti.
Non può esserci contraddizione, dice la Corte, tra provvedimenti adottati (sia pur nell'ambito delle rispettive e distinte competenze) da una parte dal giudice penale e dall'altra dall'amministrazione: sino ad ora il primo infatti ha la facoltà di disporre, ove lo ritenga opportuno, il ritiro della patente; l'altra ha invece il dovere di disporne la revoca.
In sintesi, si impone dunque una nuova lettura dell'art. 120 già citato, che porta a configurare il potere prefettizio di revoca (in caso di condanna per reati in materia di stupefacenti) come discrezionale e non più vincolato.
Applicando, infine, l'astratto quadro normativo alle situazioni pratiche e concrete: il Prefetto non può più dire che scatta la revoca in automatico perchè la persona è priva dei requisiti morali per il possesso della patente di guida; il provvedimento ora va adeguatamente motivato previa accurata istruttoria, pena il ricorso.
Altre informazioni?
Avv. Francesco Pandolfi
3286090590
avvfrancesco.pandolfi66@gmail.com