di Annamaria Villafrate - Nell'accogliere il primo motivo di ricorso di due avvocati, la Cassazione, con l'ordinanza n. 21008/2019 (sotto allegata) rinvia ad altra sezione della Corte d'Appello affinché statuisca sulla decorrenza della prescrizione del credito per onorari dei due difensori, se le prestazioni professionali sono state eseguite fino a una certa data e se con queste si è concluso l'incarico.
La vicenda processuale
Gli avv. P.G.P e G.O. ottengono dal Tribunale decreto ingiuntivo nei confronti della cliente B.J per il pagamento di onorari professionali, per l'importo di 27.368,20 euro in relazione a un incarico per il recupero di un credito. I legali avanzano tale pretesa in relazione alle somme dovute in data 4 giugno 1998. Contro il decreto la cliente propone opposizione, con cui eccepisce la prescrizione del credito, proponendo riconvenzionale tesa a ottenere la restituzione di quanto pagato ai professionisti dopo il 4 giugno 1998, oltre alla condanna al risarcimento del danno per responsabilità professionale.
Il giudice accoglie l'opposizione al decreto ingiuntivo, ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione e la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno. Contro la sentenza propongono appello principale i professionisti e appello incidentale la cliente. La corte rigetta parzialmente l'impugnazione principale osservando che nel ricorso monitorio sono state richieste le spese legali dovute al 4 giugno 1998 e che l'ampliamento del periodo fino al 24 marzo 2003 (data di revoca del mandato), è stato operato dai professionisti solo in grado d'appello. Ricorrono in Cassazione i due legali, la cliente deposita memoria.
I due legali nel ricorso per cassazione rilevano prima di tutto la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2652, n. 2, c.c. perché la corte d'Appello, anche se dapprima ha riconosciuto che le prestazioni professionali si sono distribuite in un arco temporale compreso fra il maggio 1996 e il marzo 2003, ha poi ugualmente accolto l'eccezione di prescrizione, fissandone la decorrenza al 4 giugno 1998.
Da quando decorre la prescrizione dei crediti per onorari degli avvocati?
La Cassazione nell'ordinanza n. 21008/2019 detta tutta una serie di principi importanti in materia di prescrizione degli onorari degli avvocati, che si riportano di seguito:
- "Per quanto concerne la decorrenza della prescrizione dei crediti dei professionisti legali, l'art. 2957, comma 2, c.c., detta una regola speciale, di deroga alla regola generale stabilita nel primo comma. In base a tale regola speciale per le competenze dovute agli avvocati, ai procuratori e ai patrocinatori legali, il termine della prescrizione decorre non dal compimento della prestazione, ma «dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato; per gli affari non terminati la prescrizione decorre dall'ultima prestazione», poiché la prestazione d'opera intellettuale è unico, per cui la prescrizione decorre solo quando l'incarico commissionato è stato espletato e non da una ogni singola prestazione";
- in caso di recesso "poiché questo opera ex nunc, il termine prescrizionale decorre dal momento in cui il contratto cessa di spiegare i suoi effetti";
- per gli affari non conclusi invece la prescrizione decorre dall'ultima prestazione.
Per gli Ermellini "La corte di merito non si è attenuta a tali principi (…) la sentenza va pertanto cassata su questo aspetto e il giudice di rinvio dovrà attenersi al seguente principio di diritto: "Posto il principio, ricavabile dall'art. 2957, comma 2, c.c. che in materia di onorari di avvocato la prescrizione decorre non dal compimento delle singole prestazioni, ma dall'esaurimento dell'incarico, qualora sia stata chiesta in giudizio il pagamento di onorari professionali di avvocato per le prestazioni eseguite fino a una certa data, tale data può essere assunta quale dies a quo del termine di prescrizione non automaticamente, in conseguenza della mera delimitazione temporale della pretesa compiuta dal creditore, ma solo a seguito dell'accertamento che l'incarico professionale si è esaurito con il compimento delle prestazioni oggetto della domanda».
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