di Lucia Izzo - Con il via libera del Senato è passata la conversione in legge del Decreto Sicurezza Bis (D.L. n. 53/2019) promosso dal Ministro dell'Interno, Matteo Salvini, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 9 agosto e in vigore da oggi (legge n. 77/2019).
Oltre alle innovazioni in materia di contrasto all'immigrazione clandestina, il provvedimento consta di un corposo "Pacchetto sicurezza" che ha l'effetto di modificare diverse fattispecie penalmente sanzionate, inasprendo le pene, in particolare qualora le violazioni siano commesse in occasione di manifestazioni in luogo pubblico e aperto al pubblico.
Si rammenta che per luogo pubblico si intende quello in cui tutti possono accedere liberamente, mentre per luogo aperto al pubblico quello al quale è consentito l'accesso solo espletate particolari formalità (pagamento del biglietto, esibizione dell'invito ecc.)
Arresto e ammenda fino a 6mila euro per chi rende difficoltoso il riconoscimento
L'art. 6 del Decreto Sicurezza bis interviene sulla legge 22 maggio 1975, n. 152 (cd. "Legge Reale"), con particolare riferimento al regolare svolgimento delle manifestazioni in luogo pubblico e aperto al pubblico.
L'art. 5 della menzionata legge vieta l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona:
- senza giustificato motivo in luogo pubblico o aperto al pubblico;
- in ogni caso, in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino.
La riforma operata dal Ministro dell'Interno incide sulla pena edittale che, nella disciplina previgente consisteva nell'arresto da uno a due anni e nell'ammenda da 1.000 a 2.000 euro per entrambe le ipotesi contravvenzionali. Ora, per l'ipotesi di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, si rischia l'arresto da due a tre anni nonché un'ammenda da da 2.000 a 6.000 euro.
Lancio di oggetti: si rischia la reclusione fino a 4 anni
Altra modifica operata dal Decreto Sicurezza bis introduce un nuovo articolo 5-bis sempre nella citata legge n. 152/1975.
La nuova norma punisce chi, nel corso delle manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, lancia o utilizza illegittimamente, in modo da creare un concreto pericolo per l'incolumità delle persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile o in grado di nebulizzare gas contenenti principi attivi urticanti, ovvero bastoni, mazze, oggetti contundenti o, comunque, atti a offendere.
Si tratta della stessa condotta perseguita qualora realizzata in occasione di manifestazioni sportive. La riforma, infatti, fa salva espressamente la disciplina di cui alla legge n. 401/1989 in materia di manifestazioni sportive e, in particolare, i reati di cui agli articoli 6-bis e 6-ter (lancio di materiale pericoloso, scavalcamento, invasione di campo e possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive).
Per quanto riguarda la nuova fattispecie, la pena prevista nei confronti dei trasgressori è quella della reclusione da uno a quattro anni. È invece prevista la più lieve pena della reclusione da 6 mesi a due anni qualora il pericolo riguarda l'integrità delle cose (non delle persone).
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