La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. 18257/2006) ha stabilito che non può essere elevata la contravvenzione a chi ferma la propria auto in doppia fila se è con il motore acceso. I Giudici del Palazzaccio hanno infatti precisato che la circostanza del motore acceso è la prova che si tratta di una breve fermata. Con questa decisione la Corte, confermando la decisione del giudice di merito, ha sottolineato che la sosta del veicolo che non si protragga e rimanga circoscritta a brevissimo lasso di tempo non può integrare la violazione di cui all'art. 158, comma 2, C.d.S. poiché in base a quanto stabilito dall'art. 157 del Codice della Strada, per sosta si intende la sospensione della marcia del veicolo protratta nel tempo con possibilità di accertamento da parte del conducente e che pertanto non è multabile.
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: