Le esigenze di difesa privata
Detto in altri termini: quando le esigenze di difesa privata all'inizio sono state riconosciute esistenti, se non cambia nulla nelle circostanze di fatto poste a loro fondamento e non sopravvengono motivi ostativi all'uso dell'arma l'Amministrazione è chiamata a motivare in modo puntuale le ragioni dell'improvviso diniego, evidenziando perchè gli elementi in precedenza ritenuti sufficienti a giustificare il titolo non lo sono più, oppure quale diversa ponderazione sia stata fatta tra l'interesse privato alla difesa e l'interesse pubblico al contenimento del numero delle armi in circolazione sul territorio.
Il criterio elaborato dalla giurisprudenza
A ben vedere si tratta di un criterio giurisprudenziale assolutamente logico elaborato dal Consiglio di Stato, che tuttavia taluni tribunali italiani hanno faticato a recepire in occasione di alcune sentenze.
Va detto però che, per esempio, il Tar per il Veneto si è pronunciato egregiamente sulla questione, accogliendo con la sentenza n. 811/2019 il ricorso presentato da una persona per l'annullamento del decreto prefettizio con il quale è stata respinta l'istanza di rinnovo per il rilascio di pistola per uso personale.
Altre informazioni?
Avv. Francesco Pandolfi
3286090590
avvfrancesco.pandolfi66@gmail.com