- Assegnazione temporanea
- Disciplina applicabile
- Motivazione del rigetto
- Diritto al congedo parentale
- Risarcimento danni da ritardo
Assegnazione temporanea
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Ricordiamo rapidamente che la norma segnalata va a regolamentare la cosiddetta assegnazione temporanea: "il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 co. 2 del d. lgs. n. 165/01 può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro trenta giorni dalla domanda".
Ebbene, ultimamente è intervenuto in materia il Tar Lombardia con la sentenza n. 9/2019, contrastando l'orientamento negativo ed affermando (anzi, confermando) l'applicabilità della norma anche al personale militare e delle Forze di Polizia.
Questi i tratti salienti della pronuncia favorevole al militare:
Disciplina applicabile
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L'art. 1496 C.O.M. prevede che al personale militare femminile e maschile si applica, tenendo conto del particolare stato rivestito, la normativa vigente per il personale delle p.a. in materia di maternità e paternità.
Motivazione del rigetto
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Alla previsione dell'obbligo di motivazione del rigetto va aggiunta la condizione che sia limitato a casi ed esigenze eccezionali.
Diritto al congedo parentale
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Il diritto al congedo parentale è preminente sulle ordinarie esigenze di servizio: tale diritto può recedere solo in presenza di casi o esigenze eccezionali, di cui l'amministrazione deve dare conto.
Risarcimento danni da ritardo
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Se l'amministrazione non risponde entro i trenta giorni assegnati per legge, può essere chiamata a rispondere in favore del ricorrente del danno da ritardo nell'adozione del provvedimento finale.
Altre informazioni?
Avv. Francesco Pandolfi
3286090590
avvfrancesco.pandolfi66@gmail.com