Per la giurisprudenza il lavoro nei festivi è ammesso solo se sussiste il consenso del dipendente. Questi non potrà essere sanzionato qualora rifiuti di svolgere la prestazione in tali giornate

Giorni festivi: cosa dicono legge e giurisprudenza

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Ogni qual volta che ci si appropinqua nuovamente a un giorno festivo, torna in auge anche il dibattito, mai sopito e sempre vivace, sul dover o meno lavorare in questi periodi. Vi rientra anche Ferragosto, che quest'anno sarà per molti più rovente che mai.

Come per altri festivi, il lavoro a Ferragosto trova la sua fonte legislativa nella L. 260/1949, il cui art. 2 considera giorno festivo, agli effetti della osservanza del completo orario festivo e del divieto di compiere determinati atti giuridici, tutta una serie di giornate, oltre al giorno della festa nazionale.

Nell'elenco, accanto al primo dell'anno, sono menzionate anche Pasquetta, il 1° maggio, il giorno di Ognissanti, nonché il giorno dell'Assunzione della Beata Vergine Maria, ovvero il 15 di Agosto. Secondo costante giurisprudenza di legittimità, al lavoratore è riconosciuto un vero e proprio "diritto soggettivo" di astenersi dal lavoro in occasione delle festività infrasettimanali celebrative di ricorrenze civili o religiose (cfr., ex multis, Cass., n. 16592/2015).

Ma vi è di più: il diritto del lavoratore di astenersi dall'attività lavorativa in caso di festività è pieno ed ha carattere generale al punto che non rilevano le ragioni che hanno determinato l'assenza di prestazione, peraltro stabilita per legge (cfr. Cass., n. 27948/2017).

Ferragosto al lavoro? Il dipendente non è obbligato

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La conseguenza di tali principi si riverbera sulla sussistenza di un eventuale obbligo dei lavoratori a lavorare nei giorni festivi, Ferragosto incluso.

Sempre la Suprema Corte nella sentenza n. 16592/2015 sostiene a chiare lettere che non sussiste un obbligo "generale" a carico dei lavoratori di effettuare la prestazione nei giorni destinati ex lege per la celebrazione di ricorrenze civili o religiose e si prevede la nullità delle clausole della contrattazione collettiva che prevedono tale obbligo, in quanto incidenti sul diritto dei lavoratori di astenersi dal lavoro (cui è consentito derogare per il solo lavoratore domenicale).

La libertà del lavoratore all'opzione tra godimento della festività e prestazione incontra l'unico limite dei casi nei quali, per i generali e costituzionalmente garantiti diritti coinvolti, quale, in particolare, quelli in materia sanitaria e di ordine pubblico, la cogenza del rapporto con il datore di lavoro è giustificata dal dover garantire a tutti i cittadini la fruizione di quel servizio.

Lavoro a Ferragosto solo col consenso del lavoratore

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Quindi, il datore di lavoro non può trasformare, in maniera unilaterale, e quindi per propria decisione, la festività in giornata lavorativo. È sempre necessario il consenso del lavoratore per il lavoro festivo, non essendo sufficiente una scelta unilaterale del solo datore di lavoro, ancorché motivata da esigenze produttive.

Pertanto se non sussiste un accordo espresso con il lavoratore, il datore di lavoro non potrà esigere la prestazione lavorativa in occasione di alcuna delle festività nazionali previste dalla legge.

Ancora, in nessun caso una norma di un contratto collettivo può derogare in senso peggiorativo a un diritto del singolo lavoratore se non nel caso in cui egli abbia loro conferito esplicito mandato in tal senso.

La contrattazione collettiva, dunque, non può di prevedere l'obbligo dei dipendenti di lavorare nei giorni di festività infrasettimanali, in quanto ciò incide su un diritto dei lavoratori indisponibile da parte delle organizzazioni sindacali (Cass. n. 9176 del 1997) di astenersi dalla prestazione.

Niente sanzione al dipendente che rifiuta di lavorare a Ferragosto

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Diretta conseguenza della legittimità del rifiuto opposto dal lavoratore alla prestazione in giorno festivo è l'illegittimità della sanzione disciplinare irrogata dal datore di lavoro. Lo ha chiarito di recente sempre la Suprema Corte, nella sentenza n. 18887/2019, pronunciandosi sull'impugnazione di un licenziamento per essersi il dipendente rifiutato di svolgere la prestazione lavorativa in un giorno festivo.

Nell'accogliere il ricorso del lavoratore contro la sanzione disciplinare, gli Ermellini bacchettano i giudici di merito che avrebbero dovuto accertare se le norme di legge in materia di lavoro durante i festivi fossero stare eventualmente derogate da un accordo individuale col datore di lavoro o da accordi sindacali stipulati dalle OOSS con esplicito mandato, in tali sensi, da parte del lavoratore.

Si tratta di indagini prodromiche alla valutazione del rifiuto del dipendente di prestare la propria attività lavorativa nella giornata festiva e, quindi, per riscontrare la sussistenza o meno della giusta causa e/o del giustificato motivo soggettivo dell'intimato licenziamento.


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