Avv. Veronica Ribbeni - L'art. 612-ter c.p. prevede e punisce il reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. Ha la finalità di tutelare la persona offesa da atti lesivi dell'immagine, della reputazione, della sfera emotiva e sociale, della libertà di autodeterminazione, della libertà sessuale.
La condotta
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Il legislatore distingue tra:
1. chiunque dopo averli realizzati o sottratti, invii, consegni, ceda, pubblichi o diffonda immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate;
- soggetto agente: chiunque
- condotta presupposta: l'agente ha realizzato o ha sottratto immagini/video
- caratteristiche immagini/video: contenuto sessuale; contenuto sessuale esplicito; destinazione a rimanere privati
- condotte punite dal 612-ter c.p.: invio; consegna; cessione; pubblicazione; diffusione
- caratteristica delle azioni atte a configurare il reato: assenza del consenso delle persone riprese
2. chiunque avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o i video di cui al primo comma, li invii, consegni, ceda, pubblichi o diffonda senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento
- soggetto agente: chiunque
- condotta presupposta: l'agente ha ricevuto o ha acquisito immagini/video;
- caratteristiche immagini/video: contenuto sessuale; contenuto sessuale esplicito; destinazione a rimanere privati
- condotte punite dal 612 ter c.p.: invio; consegna; cessione; pubblicazione; diffusione
- caratteristiche delle azioni atte a configurare il reato: assenza del consenso delle persone riprese; finalità di recare nocumento alle persone riprese
Sanzioni e clausola di riserva
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Il soggetto agente è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 5.000 a euro 15.000. L'ipotesi delittuosa presenta una clausola di riserva che esclude il concorso tra questa fattispecie e le ipotesi più gravi con le quali la stessa potrebbe concorrere ed è configurata come un reato di pericolo.
La scelta del legislatore è quella di affidare alla giurisprudenza il concetto di "sessualmente esplicito".
Le aggravanti
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L'art. 612-ter c.p. prevede che la pena sia aumentata se i fatti sono commessi
- dal coniuge, anche separato o divorziato;
- da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa;
- attraverso strumenti informatici o telematici
Tale ultima aggravante crea stupore riconducendosi a mera ipotesi di scuola la cessione, l'invio, la consegna, la pubblicazione, la diffusione non attraverso smartphone o pc. In un'ipotesi base di revenge porn la pena sarà praticamente già aggravata da due circostanze ad effetto comune, essendo nella prassi sempre ricorrente l'uso di strumenti informatici o telematici e spesso trattandosi di fatti commessi dal coniuge, dall'ex partner o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi:
- in danno di persona in condizione di inferiorità fisica;
- in danno di persona in condizione di inferiorità psichica;
- in danno di una donna in stato di gravidanza.
Procedibilità
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Il delitto è punito a querela della persona offesa.
Contrariamente a quanto statuito dall'art. 124 c.p. il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.
La remissione della querela può essere soltanto processuale.
Si procede d'ufficio:
- se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica
- se i fatti sono commessi in danno di donna in stato di gravidanza
- quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio.
Come tutelarsi
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Qualora si rinvenga su un social network una propria immagine non autorizzata, con un contenuto sessualmente esplicito, sarà necessario farne uno screenshot, sporgere tempestivamente una querela, consultando un avvocato e chiedendo alla polizia giudiziaria, acquisti i dati dai social, di oscurare l'immagine.
Tutte le principali piattaforme social offrono la possibilità di segnalare dei post con contenuti che non rispettino la netiquette ma è necessario cristallizzare la fonte della prova così da consentire il rispetto del contraddittorio, l'integrità e la continuità probatoria nel processo. Si correrebbe altrimenti il rischio che l'imputato/a possa eccepire la non genuinità o l'alterazione del dato.
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