di Annamaria Villafrate - La Corte di Appello di Napoli, con sentenza n. 1004/2019 (sotto allegata) accoglie l'appello di una ex nuora, a cui la suocera ha chiesto la restituzione dell'immobile concesso in comodato al figlio per costituire il suo nucleo familiare, perché raffrontando le posizioni della proprietaria dell'immobile e dei comodanti, è emerso che sono questi ultimi quelli che si trovano in una posizione di netto svantaggio. La suocera infatti, oltre alla pensione d'invalidità perché affetta da diabete mellito, risultava proprietaria al 50% di ben 8 appartamenti.
La vicenda processuale
Parte attrice, proprietaria per 1/2 e usufruttuaria per l'intero di una unità immobiliare, ha concesso con scrittura privata, in occasione delle nozze del figlio, detta unità immobiliare allo stesso a titolo di comodato gratuito per venti anni a partire dal 01/05/1994, conveniva in giudizio la moglie di quest'ultimo e i nipoti per sentir accertare e dichiarare "risolto per scadenza naturale il contratto di comodato con condanna dei convenuti al rilascio immediato dell'immobile oggetto del contratto." L'attrice sosteneva di avere interesse a riacquistare la disponibilità dell'immobile, per poter essere curata dalla figlia, comproprietaria dell'immobile e residente nelle vicinanze.
La ex moglie del figlio convenuta in giudizio, dichiarava di non essere a conoscenza del contratto di comodato, che non era nemmeno stato registrato. Ella riteneva pertanto che l'accordo di comodato
fosse avvenuto solo verbalmente per consentire la formazione del nucleo famigliare. Inoltre parte attrice non aveva allegato alcuna documentazione medica da cui risultasse che aveva bisogno di cure e assistenza da parte della figlia. Non solo, la stessa e i figli erano titolari di altri immobili, alcuni liberi altri concessi in locazione. Il Tribunale però dichiarava risolto il contratto di comodato e ordinava ai convenuti il rilascio dell'immobile. I soccombenti quindi appellavano la sentenza formulando quattro motivi di impugnazione.La casa in comodato resta alla ex e ai nipoti se la suocera non ne ha bisogno
La Corte d'Appello, dopo aver appurato l'assenza di atti nulli da rinnovare, si concentra sul terzo e quarto motivo del ricorso "coi quali gli appellanti censuravano la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto esistente un contratto di comodato concluso per iscritto, privo di data certa, e per il ricorso ad elementi probatori che non avrebbero proprio dovuto avere ingresso nel giudizio, chiedendo di riconoscere esclusivamente l'esistenza di un contratto di comodato verbale concluso al momento del matrimonio fra (...) e (...) con vincolo di destinazione alle esigenze abitative familiari e, come tale, senza termine."
Il giudice di secondo grado accoglie l'appello avanzato dai convenuti in quanto:
- "La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato, con argomentazioni pienamente condivisibili da questo giudice, che ove il comodato di un immobile è stipulato in favore di un nucleo familiare già formato o in via di formazione, ha un carattere vincolato alle esigenze abitative familiari, con la conseguenza che il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento anche oltre l'eventuale crisi coniugale, salva l'ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed imprevisto bisogno ai sensi dell'art. 1809, comma 2, c.c.; in tal caso il giudice deve esercitare con la massima attenzione il controllo di proporzionalità e adeguatezza nel comparare le particolari esigenze di tutela della prole e il contrapposto bisogno del comodante."
- La durata ventennale del contratto di comodato stipulato nella forma della scrittura privata non ha rilevanza ai fini del decidere stante l'assenza di data certa. Non solo, parte attrice non ha fornito alcun elemento da cui è possibile desumere la data effettiva dell'accordo. Non valgono né le prove testimoniali, né il timbro postate apposto sulla scrittura.
- Dal raffronto tra la condizione di parte attrice (affetta da diabete mellito di tipo 1 per il quale percepisce una pensione di invalidità e titolare al 50% di ben 8 appartamenti) e i convenuti, ovvero la ex nuora e i nipoti, sono costoro a trovarsi in una posizione di netto svantaggio.
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