di Annamaria Villafrate - La Cassazione con l'ordinanza n. 21626/2019 (sotto allegata) accoglie il ricorso del ricorrente, che in sede di appello si è visto revocare il decreto ingiuntivo emesso da giudice di primo grado perché, costituitosi in ritardo in fase di opposizione, la corte ha ritenuto non prodotta la documentazione necessaria a supportare le sue richieste. Per gli Ermellini però le conclusioni del giudice di secondo grado sono errate. Per il principio di non dispersione della prova infatti i documenti prodotti con il decreto ingiuntivo, dovendo restare nella cognizione del giudice, non possono essere considerati nuovi nel giudizio di opposizione.
- La vicenda processuale
- Documenti prodotti con decreto ingiuntivo non sono "nuovi"
- Nuovi mezzi e "non dispersione della prova"
La vicenda processuale
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La Corte d'Appello di Cagliari, in riforma della decisione del giudice di primo grado, revoca il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Sassari, a causa dell'intervenuta decadenza maturata per effetto della mancata produzione nel termine di rito del giudizio di opposizione, della documentazione relativa al ricorso per decreto ingiuntivo. La Corte ha ritenuto non esercitabile nel rito lavoro il potere previsto dall'art. 421 c.p.c, visto che si configurano due diverse fasi non riconducibili ad una unità.
Nel ricorso proposto da F.R, a cui si oppone la S.r.l intimata, si deduce la violazione degli artt. 416, 421, 345 e 645 c.p.c, ritenendo erronea la determinazione del giudice di merito che ha ritenuto di non poter utilizzare per la decisione la documentazione prodotta dalla parte opposta, allegata al ricorso per decreto ingiuntivo, perché costituitasi in ritardo.
Documenti prodotti con decreto ingiuntivo non sono "nuovi"
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La Cassazione con ordinanza n. 21626/2019 accoglie il ricorso, ritenendolo fondato perché "per costante interpretazione di legittimità, (Cass. n. 8693 del 04/04/2017) in tema di opposizione a decreto ingiuntivo
, in considerazione della mancanza di autonomia tra il procedimento che si apre con il deposito del ricorso monitorio e quello originato dall'opposizione ex art. 645 c.p.c., i documenti allegati al primo, rimasti a disposizione della controparte, agli effetti dell'art. 638, comma 3, c.p.c., ed esposti, pertanto, al contraddittorio tra le parti, benché non prodotti nella fase di opposizione nel termine di legge, non possono essere considerati "nuovi", talchè, ove depositati nel giudizio di appello, devono essere ritenuti ammissibili, non soggiacendo la loro produzione alla preclusione di cui l'art. 345, comma 3, c.p.c. (nel testo introdotto dall'art. 52 della I. n. 353 del 1990)."Nel 2015 inoltre le SU hanno affermato che "la norma del codice fissa il principio generale per cui in appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova e tale divieto vale anche per i documenti. Il giudice d'appello dovrà pertanto vagliare se i documenti che vengono allegati al ricorso oggetto del suo esame siano o meno nuovi".
Nuovi mezzi e "non dispersione della prova"
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Con il termine "nuovi" si deve intendere quindi, per la formula utilizzata dal legislatore, che i documenti devono essere tali rispetto all'intero processo, ovvero mai prodotti prima. A conferma di tale interpretazione basta leggere l'art. 345 co. 3 c.p.c ai sensi del quale: "Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile."
Deve quindi ritenersi che: "i documenti prodotti in allegato alla richiesta di decreto ingiuntivo e rimasti a disposizione della controparte (quanto meno) sino alla scadenza del termine per proporre opposizione (in base a quanto disposto dall'art. 638, terzo comma, c.p.c.) e quindi esposti al contraddittorio delle parti, non possono essere qualificati nuovi nei successivi sviluppi del processo".
L'interpretazione letterale trova conferma anche in quella sistematica visto che nel rispetto dei principi costituzionali del giusto processo e della sua ragionevole durata, le prove così come i documenti, una volta acquisiti al processo lo sono definitivamente per la cognizione del giudice. Si parla di principio di "non dispersione della prova"e con specifico riferimento al procedimento per decreto ingiuntivo, ciò sta a significare che "i documenti allegati al ricorso, in base ai quali sia stato emesso il decreto, devono rimanere nella sfera di cognizione del giudice anche nella, eventuale, fase di opposizione, che completa il giudizio di primo grado, in un'ottica funzionale alla ragionevole durata del processo."
La Corte ritiene privo di rilievo il richiamo alle preclusioni previste dall'art. 416 c.p.c per quanto riguarda il processo del lavoro, così come ai poteri officiosi del giudice sanciti dall'art. 421 c.p.c di ammettere ogni mezzo di prova anche fuori dai limiti previsti dal codice civile, visto che in questo caso, la questione concerne la produzione tardiva, derivante dalla ritardata costituzione della parte, di documenti comunque già disponibili, perché depositati in sede di ricorso per decreto ingiuntivo e nel pieno contraddittorio tra le parti.
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- L'opposizione a decreto ingiuntivo
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