di Annamaria Villafrate: con l'ordinanza n. 6359/2019 (sotto allegata) la Cassazione accoglie il ricorso di un soggetto a cui era stata irrogata una multa per abbandono del veicolo su strada. Stante infatti l'accertata natura privata della strada in cui è stato abbandonato il veicolo, non c'è violazione e quindi sanzione applicabile.
La vicenda processuale
Il Giudice di pace respinge l'opposizione avanzata da P.T avverso il verbale di contestazione elevato nei suoi confronti ai sensi degli artt. 180 e 181 codice della strada per aver abbandonato su una strada un veicolo di sua proprietà. Il soccombente ricorre in appello, ma il tribunale lo respinge perché non è stato impugnato il distinto verbale da cui risulta lo stato di abbandono. Per il giudice d'appello inoltre la natura privata della strada non esclude la violazione contestata. Ricorre in cassazione il P.T lamentando in particolare, nel quarto motivo del ricorso le generiche argomentazioni del giudice di appello in relazione alla ritenuta presunzione di uso pubblico dell'area in cui è avvenuto l'abbandono del veicolo, vista la presenza di cartelli recanti la scritta "proprietà privata". Resiste con contro ricorso il Comune.
Veicolo abbandonato in una strada privata? Niente multa
La Cassazione, con ordinanza n. 6359/2019 cassa la sentenza impugnata e accoglie l'opposizione, annullando così il verbale di contestazione. Sul quarto motivo del ricorso rileva come il Giudice di pace di Palermo abbia accertato, con efficacia di giudicato esterno, che l'accesso all'appezzamento di terreno di proprietà esclusiva del ricorrente, come le particelle limitrofe, corrisponde in effetti, come sostenuto dal ricorrente, a un'area privata. Perché infatti un immobile possa ritenersi di uso pubblico occorre che l'uso dello stesso avvenga da parte di "una collettività indeterminata di soggetti, considerati quali titolari di un pubblico interesse di carattere generale"; né può valere "il principio della presunzione di uso pubblico, che sussiste soltanto quando il tratto di strada colleghi due strade pubbliche", trattandosi di strada "priva di marciapiede e, pertanto, non destinata alla circolazione dei pedoni e che, precipuamente, è a vicolo cieco.
Ne consegue che essendo rimasta accertata la natura privata dell'area in cui si trovava parcheggiata l'autovettura in contestazione, nessuna contravvenzione poteva essere elevata per mancanza del presupposto della violazione medesima. Scarica pdf Cassazione ordinanza n. 6359-2019