di Francesco Papa - Il 9 agosto 2019 il panorama giuridico italiano è stato interessato, in tema di delitti di violenza domestica e di genere, da un'importante svolta normativa volta a tutelare fin dai primi momenti le vittime delle suindicate condotte.
La legge Codice Rosso
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La legge n. 69 del 19 Luglio 2019, anche nota come Codice Rosso, è nata per fornire una "Corsia Preferenziale" alle vittime, in particolar modo donne e minori, delle più disparate condotte criminali riconducibili ai maltrattamenti e alle violenze di genere.
La necessità è sorta dalla diffusa esigenza di offrire, in tempi brevi, da parte dello Stato e nello specifico della Magistratura e delle Forze dell'Ordine, una risposta concreta ad una tematica assai delicata al fine di scongiurare un eventuale aggravarsi delle condizioni della Parte offesa rese possibili dal prolungarsi degli eventi.
Le novità
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Al riguardo il legislatore è intervenuto con una complessa e sostanziale modifica della normativa penale, sia procedurale sia di merito, in particolare introducendo 4 nuove fattispecie di reato che concernono la:
- violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (Art. 387-bis)
- costrizione o induzione al matrimonio (Art. 558-bis)
- deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies)
- diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti c.d. revenge porn (art 612 ter)
Tempestività
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Nel tralasciare il contenuto specifico delle suindicate fattispecie, l'aspetto su cui, in particolare, questo breve approfondimento intende focalizzare l'attenzione concerne le procedure concrete che gli operatori - Carabinieri e Polizia in primis, e Procura - devono attuare.
La prima importante novità si sostanzia nel dare maggior impulso e celerità nella comunicazione, all'Organo Inquirente, della Notitia Criminis[1].
Nello specifico la norma impone alla Polizia Giudiziaria di portare a conoscenza del Pubblico Ministero - immediatamente - anche in forma orale una notizia di reato relativa a delitti di violenza domestica e di genere. Il tutto deve avvenire sia nelle ipotesi di ricezione di denuncia e sia nelle ipotesi di intervento demandato dalla Centrale Operativa.
Giova precisare che in ogni caso, anche qualora la Parte Offesa non intenda formalizzare una denuncia, si dovrà procedere egualmente ad escuterla, nella immediatezza del fatto, ai sensi dell'art 351 c.p.p..
Lo scopo di tale disposizione e nello specifico dell'obbligo dell'immediata comunicazione, anche in forma orale, è quella di consentire al Pubblico Ministero di turno un immediato coinvolgimento nel coordinamento delle indagini e quindi anche di evitare che un eccessivo ritardo possa precludere l'adozione di misure e provvedimenti urgenti volti sia alla tutela della vittima quanto all'acquisizione di eventuali elementi probatori.
In tale contesto è quindi da sottolineare la locuzione "immediatamente" utilizzata dal legislatore per connotare il dovere della tempestiva comunicazione.
All'esigenza di tempestività della comunicazione si ricollega l'ulteriore obbligo, introdotto dal Legislatore in capo al Pubblico Ministero, di escutere la vittima entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato[2].
Tale disposizione ha generato non poche perplessità. L'escussione della persona offesa da parte dell'Organo inquirente, nel termine perentorio di tre giorni, potrebbe non solo aggravare enormemente la Macchina della Giustizia, ma generare un processo di "Vittimizzazione secondaria".
Più nello specifico, qualora la vittima sia già stata ascoltata dalla Polizia Giudiziaria e le informazioni assunte da quest'ultima vengano giudicate sufficienti ed esaustive dal titolare delle indagini, l'escussione della stessa, in un termine relativamente breve, potrebbe produrre un onere di lavoro non necessario ed improduttivo, con il concreto rischio di farle rivivere un forte disagio emotivo nel ripercorrere e nel descrivere nuovamente le vessazioni subite.
Un corretto primo intervento delle Forze dell'Ordine dovrebbe, pertanto, garantire una tutela della vittima a 360° rendendo flessibile l'interpretazione di quest'ultima disposizione normativa.
[1] Modifica apportata al comma 3 dell'art 347 del Codice di Procedura Penale. Nello specifico è stato introdotto che in caso "di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609- quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale, e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2".
[2] "Salvo che sussistano imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa". Art 362 c1 ter c.p.p.
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