di Annamaria Villafrate - La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 28033/2019 (sotto allegata) dichiara inammissibile il ricorso avanzato da un marito, condannato per il reato di lesioni aggravate per aver colpito la moglie con delle scope. Per gli Ermellini la scopa è uno strumento idoneo a offendere, per cui le lesioni sono da considerare aggravate perché provocate con l'impiego di un'arma.
La vicenda processuale
La Corte d'Appello conferma la sentenza di primo grado nei confronti dell'imputato, condannato per il reato di lesioni personali aggravate dall'uso di uno strumento atto a offendere.
Ricorre in Cassazione la difesa contestando la motivazione relativa all'aggravante dell'uso dell'arma. La persona offesa, a suo dire, si sarebbe contraddetta sul numero delle scope impiegate per percuoterla e sarebbe stata smentita da un teste, inoltre dai referti medici non risulta che le lesioni siano compatibili con l'utilizzo di un manico di scopa.
La scopa è strumento atto a offendere che aggrava il reato di lesioni
La Corte di cassazione, con sentenza n. 28033/2019 dichiara il ricorso inammissibile ritenendo generica la censura avanzata sulla attendibilità della persona offesa
richiamando le Sezioni Unite n. 41461 del 19 luglio/24 ottobre 2012 per le quali "le dichiarazioni della p.o. possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica… della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto", se la stessa non si costituisce parte civile, ipotesi che non si è realizzata nel caso di specie, condotta da cui si ricava l'assenza di un qualsiasi interesse di tipo speculativo patrimoniale.Per quanto riguarda invece la contestazione sull'aggravante relativa al mezzo impiegato per offendere la Cassazione ricorda che "i giudici di merito hanno plausibilmente dato conto della compatibilità delle lesioni refertate nel certificato medico con l'utilizzo di un manico di scopa quale arma per colpire la persona offesa".
Non solo, questo arnese rientra nella categoria di arma impropria, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, legge n. 110 del 1975, qualsiasi strumento, che, nelle circostanze di tempo e di luogo in cui sia portato e/o usato, sia potenzialmente utilizzabile per l'offesa della persona, ricorrendo nel contempo la circostanza aggravante del fatto commesso con armi e, pertanto, nella fattispecie concreta anche il manico di scopa è qualificabile in tal senso (Sez. 5, Sentenza n. 54148 del 06/06/2016)".
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