di Annamaria Villafrate - La Cassazione n. 36392/2019 (sotto allegata) ha chiarito che all'ex coniuge non spetta l'assegno alimentare se a stabilirlo è un accordo intervenuto tra le parti successivo alla sentenza di divorzio con cui sono stati regolati definitivamente i rapporti patrimoniali tra gli ex coniugi, anche se questo non è stato omologato dal giudice. Deve quindi andare assolto dal reato di cui all'art 12 sexies della legge n. 898/1970 e 570 c.p l'ex che non ha versato il contributo al mantenimento alla ex, stabilito in un precedente accordo poi superato da un secondo che ha dettato le condizioni per la cessazione dell'obbligo alimentare.
La vicenda processuale
La Corte d'Appello riforma la sentenza di primo grado, assolvendo così l'imputato dall'illecito penale ascrittogli ex art. 12 sexies della legge 898/1970 e 570 c.p, perché il fatto non costituisce reato. All'imputato è stato contestato di aver fatto mancare i mezzi di sussistenza all'ex coniuge, in quanto lo stesso è venuto meno all'obbligo di versare il contributo al mantenimento risultante da scrittura privata sottoscritta da entrambi i coniugi e costituente parte integrante della sentenza di divorzio.
Ricorre in Cassazione il difensore dell'imputato lamentando come la Corte d'Appello non abbia assolto l'imputato con la formula più favorevole della non commissione del fatto, ai sensi dell'art. 530 co. 1 c.p.p, considerato che la sentenza di divorzio, contrariamente a quante affermato in quella di secondo grado, non prevedeva alcuna obbligazione alimentare in favore della persona offesa. Non solo, con due successive scritture private le parti regolavano concordemente le condizioni di mantenimento dell'ex coniuge e la loro definitiva risoluzione.
No assegno alla ex dopo accordo transattivo
La Cassazione con sentenza n. 36392/2019 annulla senza rinvio il provvedimento impugnato perché il fatto non sussiste, accogliendo così il ricorso dell'imputato perché fondato. Il provvedimento impugnato infatti non ha considerato dirimente quanto emerso dalle pattuizioni intervenute tra le parti che definivano i rapporti intercorsi tra i coniugi.
La sentenza di divorzio consensuale non conteneva alcun riferimento a obblighi patrimoniali in favore della persona offesa perché dapprima le parti si erano accordate su questo punto con una scrittura privata allegata alla sentenza, in seguito però, a distanza di quattro anni, erano addivenuti a un'altra scrittura privata con cui ponevano fine all'obbligazione alimentate nel momento in cui la persona offesa avesse provveduto a vendere un immobile acquistato dal coniuge, per acquistarne uno di minor valore al fine di trattenere la differenza, con l'obbligo da parte sua di restituire gli importi versati a titolo di alimenti fino a questa condizione risolutiva. Ed è proprio in virtù di detto adempimento che l'obbligo alimentare a carico dell'imputato deve considerarsi assolto.
Del resto come già affermato dalla Suprema Corte: "l'accordo transattivo relativo alle attribuzioni patrimoniali, concluso tra le parti ai margini di un giudizio di separazione o divorzio, ha natura negoziale e produce effetti senza necessità di essere sottoposto al giudice per l'omologazione."
Questo perché l'accordo transattivo successivo alla sentenza raggiunto tra le parti in via extragiudiziale non è contrario all'ordine pubblico, è idoneo a produrre effetti giuridici autonomi tra le parti e supera quanto disposto nella sentenza, visto che la stessa nulla prevedeva in tema di obbligazioni alimentari.
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