Avv. Claudia Taccani - Pensiamo soltanto al trasporto prima dell'invenzione dell'automobile, come avrebbe fatto l'uomo?
Proprio questa realtà di fatto che, purtroppo, viene data per scontato, dovrebbe indurre il genere umano ad essere più grato a questo animale ma, al contrario, l'esperienza insegna il contrario.
Così, per esempio, in ambito sportivo, tempo fa, in Texas, un fantino è stato sospeso per 5 anni dalle gare e sottoposto ad una multa di 25.000 dollari, per aver utilizzato un frustino dotato di scosse elettriche, finalizzato a far correre più veloce, poiché spaventato e sofferente, il povero cavallo utilizzato.
Oppure basti pensare al fenomeno, punito ai sensi del Codice Penale, delle corse clandestine: cavalli costretti a sfrecciare tra le mura dei sottoborghi urbani, su strade non idonee, inseguiti da macchine e, ovviamente, dopati (anche in tal caso configurando ulteriore reato), per ottenere una maggiore prestazione.
- La responsabilità nella gestione e conduzione degli animali da sella
- Si è responsabili per eventuali danni cagionati dall'equide?
- Come comportarsi in occasione di una passeggiata a piedi?
La responsabilità nella gestione e conduzione degli animali da sella
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Fatta questa doverosa premessa, siamo responsabili, per legge, nella gestione e conduzione del nostro equide?
La risposta è affermativa: il cavallo, infatti, è tutelato come essere senziente ma, al pari degli asini, pony ecc. è classificato come "animale da sella", a prescindere se la si utilizzi o meno e, pertanto, è necessario seguire regole di condotta che tutelino lo stesso animale e l'incolumità pubblica.
Il Codice della Strada disciplina la conduzione dell'animale da sella così come ogni Comune ed Ente parco può dettare regole e/o esclusioni per la circolazione con questi animali su determinate strade o aree.
Così, per esempio, a Monza, in Lombardia, il regolamento della Villa Reale e del relativo Parco, prevede che per poter passeggiare con il cavallo, è necessario essere muniti di permesso rilasciato dall'amministrazione e, in tal caso, l'indicazione dei percorsi da seguire.
Insomma, per poter passeggiare insieme al nostro cavallo è necessario informarci con anticipo su che strade possiamo percorrere e con che modalità, tenendo conto che possono sussistere divieti specifici e sanzioni pecuniarie in caso di trasgressione.
Ovviamente, sempre ed ovunque, l'animale deve essere rispettato, in caso contrario scatta la responsabilità penale per maltrattamento.
Si è responsabili per eventuali danni cagionati dall'equide?
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La risposta è si perché per legge, il proprietario o il possessore di un animale è responsabile per eventuali danni cagionati dallo stesso, anche in caso di smarrimento o fuga.
In pratica è necessario tenere controllato il nostro cavallo, sia quando è con noi o quando tenuto libero in un terreno idoneo, installando un ampio recinto o altro metodo contenitivo, e sottoscrivendo un'assicurazione per responsabilità civile in caso di danni cagionati da "animali da sella".
Come comportarsi in occasione di una passeggiata a piedi?
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E' doveroso tenerli alla longhina nel rispetto del codice della strada e dei regolamenti locali, per la tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza dello stesso animale.
Ma non fermiamoci qui: secondo il codice della strada, il guidatore deve ridurre la velocità, a seconda della situazione in cui si trova, per evitare pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose e, pertanto, rallentando la corsa in presenza di animali per evitare di spaventarli in modo da mettere in pericolo l'incolumità delle persone. Per questo motivo, in linea generale è possibile ritenere responsabile per danni da sinistro stradale il guidatore di un veicolo che non presti attenzione alla presenza di un cavallo sellato o alla longhina, su strada.
Avv. Claudia Taccani
Responsabile Sportello legale OIPA Italia
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