di Annamaria Villafrate - Il Tar Lazio con sentenza n. 9556/2019 (sotto allegata) accoglie il ricorso di un disabile, che si è visto respingere la richiesta di parcheggio personalizzato nei pressi della propria abitazione perché privo della patente di guida. Come precisato però dal tribunale amministrativo dalla lettura delle normativa in materia emerge che l'unico requisito necessario a ottenere la personalizzazione del parcheggio è la condizione di disabilità, perché richiedere la patente di guida a un non vedente oltreché illogico, lo discrimina rispetto ad altri soggetti affetti da altre forme e tipi di disabilità.
La vicenda processuale
Il Corpo di Polizia Municipale acquisisce la richiesta di un posto auto riservato a disabile. Con Determinazione Dirigenziale viene quindi istituita, come richiesto, un' area riservata per la sosta a tempo indeterminato di un veicolo al servizio di persona disabile.
Il ricorrente avanza quindi istanza affinché il posto auto venga personalizzato presso la sua abitazione. Il Corpo di Polizia Municipale però comunica il diniego di tale richiesta per mancanza dei requisiti richiesti dalla normativa in materia rappresentata dall'art. 381 DPR 495/1992 punto 5, come modificato dal DPR 610/1996.
Avverso tale diniego si oppone il ricorrente presentando ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. L'amministrazione comunale chiede la trasposizione del ricorso al Tar e nel rispetto di tale richiesta il ricorrente lo propone innanzi al Tar del Lazio. Il tribunale amministrativo, con ordinanza cautelare accoglie l'istanza e sospende il provvedimento impugnato, precisando che: "Considerato, in particolare, che, contrariamente a quanto argomentato dal Comune nell'atto impugnato, a chiaro tenore dell'art. 381, comma 5, d.p.r . 495/92, l'unica condizione legittimante l'assegnazione dello spazio di sosta de quo è la particolare condizione di invalidità della persona, collocandosi il possesso da parte della medesima dell'abilitazione alla guida quale requisito eventuale della fattispecie, sia pur ordinariamente riconosciuto sussistente". Il ricorso viene quindi trattenuto in decisione.
Parcheggio personalizzato anche al non vedente senza patente di guida
Per il Tar, che con sentenza n. 9556/2019 accoglie il ricorso del ricorrente, la P.A ha respinto la richiesta "perché convinta erroneamente che la personalizzazione della sosta per le persone invalide sia riservata esclusivamente ai disabili in possesso della patente di guida."
Leggendo tuttavia in combinato disposto l'art. 188 d.lgs 285/1992, l'art. 81 del DPR n. 495/1992 e l'art 28 della Legge 104/1992, si può invece affermare che il parcheggio può essere personalizzato per le persone affette da disabilità anche se non sono in possesso della patente di guida. In questo caso poi il ricorrente è un non vedente, per cui chiedere come requisito per il parcheggio personalizzato il possesso della patente di guida è illogico, contraddittorio e discriminatorio rispetto a coloro che sono affetti da diverse disabilità, oltre ad essere non giustificata né prevista da alcuna norma.
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