di Annamaria Villafrate - L'appartamento concesso in comodato dalla ex suocera torna alla legittima proprietaria se dopo la separazione dal figlio, la sua ex convivente more uxorio compra un altro immobile in comproprietà con un nuovo compagno con cui convive durante il giorno per tornare in quello vecchio solo di notte. Queste le conclusioni dell'ordinanza n. 21785/2019 della Cassazione (sotto allegata). Le esigenze abitative della famiglia in crisi devono essere valutate caso per caso. Nel caso infatti in cui il comodato viene concesso per la formazione di una famiglia, anche di fatto, ma la relazione finisce ed entrambe le parti si rifanno una nuova vita con nuovi compagni e risultano autonomi dal punto di vista abitativo, allora l'immobile deve tornare al comodante.
La vicenda processuale
B.M ricorre ex art. 447 bis c.p.c. per rientrare, a causa di sopraggiunte esigenze abitative, nel possesso di una appartamento di sua proprietà, concesso in comodato senza termine al figlio e alla sua convivente more uxorio per soddisfare le necessità abitative della famiglia di fatto.
L'azione è promossa perché il figlio e la sua ex compagna, dopo essersi lasciati, hanno instaurato entrambi nuove relazioni sentimentali, anche se la ex nuora detiene l'appartamento solo di notte, avendo acquistato in comproprietà un'altra abitazione con un nuovo compagno, con cui convive durante il giorno. Stante i suddetti presupposti però il giudice di primo grado respinge la richiesta di rilascio, perché non è venuta meno la destinazione dell'abitazione a casa familiare e non è stato provato dalla comodante il suo urgente ed imprevedibile bisogno abitativo.
La Corte d'Appello adita dalla B.M però accoglie appello della comodante, dimostrando di non accogliere l'interpretazione delle Sezioni Unite n. 13063/04 e n. 20448/14 "secondo la quale il comodato, concesso ad un nucleo familiare, non è recedibile ad nutum avendo una durata funzionalmente legata alla permanenza della famiglia pur se in crisi." Il giudice di secondo grado ha ravvisato nell'occupazione notturna dell'immobile, un utilizzo dell'immobile puramente strumentale da parte della ex compagna del figlio della comodante, alla luce della fine della relazione, della sua nuova convivenza, dell'acquisto del nuovo immobile e del fatto che dall'inizio del comodato sono trascorsi 17 anni.
Per la Corte quindi la comodante ha tutto il diritto di ottenere la restituzione dell'immobile "senza alcun onere di giustificazione ai sensi dell'art. 1809, II co. c.c", per questo ne dispone il rilascio in favore della B.M. Avverso la sentenza però ricorre la soccombente, lamentando in particolare l'errata qualificazione del comodato concesso per le esigenze abitative della famiglia come "precario". La comodante si oppone con controricorso.
Nuova casa e nuova convivenza fanno perdere l'appartamento all'ex
La Cassazione, con ordinanza n. 21875/2019 però rigetta l'atto di impugnazione della ricorrente precisando che, anche se il motivo relativo alla qualificazione di precarietà del comodato è fondato, di fatto, il ricorso non può essere accolto.
"Il comodato avente finalità di tutela delle esigenze abitative familiari è stato equiparato al comodato a tempo indeterminato, a condizione che siano tutelate le superiori esigenze della famiglia anche di fatto. Questo indirizzo giurisprudenziale appare nel tempo mitigato dall'esigenza di valutare, fattispecie per fattispecie, i singoli interessi in effetti in contrasto, ed in alcuni casi il tralatizio orientamento che vede il collegamento del comodato alle esigenze della famiglia è stato rivisto alla luce della scomposizione dell'originario nucleo familiare e della possibilità che se ne crei uno nuovo. In tutti i casi in cui venga meno la destinazione del comodato ad abitazione familiare per esempio in coincidenza con una crisi familiare, è stata riconosciuta la possibilità che il medesimo sia risolto ad nutum. Ora nel caso in esame, per quanto la ratio decidendi, se correlata alla mera funzionalizzazione del comodato alla tutela delle esigenze familiari, avrebbe potuto condurre astrattamente all'accoglimento del motivo di ricorso, le caratteristiche concrete del rapporto quali dedotte in giudizio fanno invece propendere per la cessazione del comodato in ragione del venir meno della reale destinazione della casa concessa alla (…) per esigenze familiari."
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Scarica pdf Cassazione ordinanza n. 21785-2019