di Annamaria Villafrate - La Cassazione, con la sentenza n. 36652/2019 respinge il ricorso di un Procuratore Generale della Corte d'Appello perché, contrariamente a quanto sostenuto da quest'ultimo, non è legittimo il provvedimento del Questore in cui viene disposto solo l'allontanamento dello straniero dal comune, senza ordine di rimpatrio e in cui la pericolosità sociale del soggetto risulta fondata su mere illazioni, congetture o sospetti da cui risulterebbe che esso sia dedito all'accattonaggio (che non sempre è reato) e che occupi insieme ad altre persone un immobile in disuso.
La vicenda processuale
Il Tribunale monocratico assolve M.N.P dal reato continuato di cui all'art. 76, comma 3, comma 1, dlgs. n. 159/ 2011 perché il fatto non sussiste. Il provvedimento del Questore risulta illegittimo perché non è motivata la pericolosità sociale dell'imputato ricondotta solo alla sua presenza in un immobile in disuso, alla segnalazione per aver violato l'art. 633 c.p e perché non contiene un ordine di rimpatrio. Il Questore si è infatti limitato a ordinare all'imputato di allontanarsi dal comune e di non rientrarvi per anni tre, senza però ingiungergli di rientrare nel luogo di residenza.
Nel caso di specie quindi non può ritenersi emanato regolarmente il foglio di via obbligatorio, ai sensi dell'art. 2 del dlgs. n. 159/2011, che consiste in un atto composto anche dall'ordine di rimpatrio, che in questo caso è stato omesso. Del resto la natura composita del foglio di via obbligatorio emerge anche dal tenore letterale del suddetto art. 2 e dagli artt. 295 e 297 TULPS.
L'assenza dell'ordine di rimpatrio e della motivazione sulla pericolosità sociale fanno quindi ritenere che non sussiste la contravvenzione prevista dall'art. 76, comma 3, dlgs. n. 159/, pertanto il M.N.P deve andare assolto.
Avverso detta sentenza ricorre in Cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'Appello, contestando l'assenza di motivazione relativa alla pericolosità sociale del soggetto considerato che l'imputato occupa abusivamente un immobile insieme ad altre persone, più volte è stato segnalato alla polizia locale perché dedito all'accattonaggio e lo stesso non dimostra alcun interesse a trovare un impiego e ad inserirsi nel contesto sociale della città. Contesta inoltre come non possa rimettersi al giudice penale il sindacato dell'atto amministrativo del Questore, potendo rilevare solo se, la violazione di uno degli ordini impartiti dallo stesso, configuri un illecito penalmente perseguibile.
No al rimpatrio dello straniero che occupa un immobile in disuso e chiede l'elemosina
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 36652/2019 rileva prima di tutto "l'imprescindibilità e l'inscindibilità delle prescrizioni di fare rientro nel luogo di residenza e di non ritornare nel comune oggetto dell'ordine di allontanamento per la legittima emissione del foglio di via obbligatorio". Da qui "Osserva che entrambe le intimazioni sopra menzionate devono
concorrere a integrare, sul piano oggettivo, la fattispecie legale tipica del provvedimento, la cui corretta formazione ed esistenza costituisce il presupposto del reato derivante dall'inosservanza di una delle due prescrizioni; con la conseguenza che la mancanza dell'una o dell'altra prescrizione, facendo venir meno la validità e dunque la legittimità dell'atto, fa venir meno lo stesso presupposto logico-giuridico della condotta incriminata, costituita dalla violazione della disposizione di un provvedimento validamente e legittimamente formato." Tale assunto è stato altresì sottolineato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 68/1964 "evidenziando, in una lettura costituzionalmente orientata, la necessità ai fini della validità del provvedimento di entrambe le imposizioni e non solo di quella dell'allontanamento."
Detto questo, nel caso di specie, ricorrono effettivamente profili di illegittimità sia per quanto riguarda la motivazione del provvedimento del Questore sulla pericolosità sociale dell'imputato, che in relazione al contenuto impositivo del medesimo. Ora, il provvedimento sulla pericolosità sociale del soggetto desunta dall'occupazione dell'immobile e dall'accattonaggio è "motivato soltanto sulla base di illazioni, congetture o meri sospetti (considerato, altresì, che il semplice accattonaggio non è reato e che lo diventa, ex art. 600 octies cod. pen., nel caso di coinvolgimento di minori o di organizzazione dell'accattonaggio altrui) o sull'astratta probabilità della commissione dei delitti, e non su indizi da cui desumere che il soggetto destinatario rientri nella categoria prevista dall'art. 1, lett. c) della legge n. 1423 del 1956, e quindi sia pericoloso per l'ordine, la sicurezza e la tranquillità pubblica. Quanto al secondo profilo è pacifico che il provvedimento del Questore che ordinava l'allontanamento di P, dal comune (…) per la durata di anni tre non era accompagnato da una contestuale intimazione rivolta al suddetto di rientrare nel luogo di residenza, essendo risultato il medesimo senza fissa dimora."Ragioni per le quali il ricorso deve essere rigettato.
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