Indagini penali all'interno di una privata dimora. Fotografie non autorizzate di oggetti utili alle indagini. Il punto della Corte di Cassazione
Avv. Giuseppe Gervasi - Il domicilio è inviolabile anche quando si indaga per fatti gravi di criminalità organizzata o traffico internazionale di stupefacenti, salvo i casi tassativi previsti dalla legge.
In termini si è espressa la Suprema Corte di Cassazione sez. IV con la sentenza n. 31869 depositata il 18/07/2019, Pres. FUMO.
Completata l'installazione delle microspie e delle telecamere, la PG procedeva, sua sponte, a fotografare alcuni oggetti ritenuti di interesse investigativo, tra i quali alcuni fogli di block notes su cui erano annotati viaggi, spese e importi ritenuti significativi dell'attività di acquisto e cessione di sostanze stupefacenti.
Dette fotografie, unitamente ad altre fonti di prova, costituirono il compendio probatorio principale per ritenere operante una associazione finalizzata al traffico internazionale di sostante stupefacenti.
Per la difesa, l'atto investigativo doveva essere dichiarato inutilizzabile per violazione dell'art. 14 della Costituzione in punto di inviolabilità del domicilio, nonché per violazione degli art. 266 e 267 cpp in relazione all'art. 191 cpp.
L'eccezione difensiva prendeva le mosse dalla circostanza, oggettiva, che non vi è alcuna differenza tra videoriprese di comportamenti di tipo non comunicativo, per le quali è stato emesso dall'A.G. apposito decreto motivato, e le fotografie, anch'esse riproducenti immagini di tipo non comunicativo, per le quali nessuna forma di autorizzazione era rinvenibile in atti.
Per la difesa, l'ordinamento giudiziario non prevede eccezioni rispetto alla necessità del preventivo decreto motivato di autorizzazione per le indagini tecniche da effettuarsi all'interno di una privata dimora.
Sotto questo profilo, si segnalava un aspetto fondamentale della vigente legislazione in materia. Gli artt. 266, comma 2, e 267 cpp, prevedono sempre apposito decreto motivato di autorizzazione alle intercettazioni telefoniche ed ambientali che, qualora dovranno essere effettuate all'interno di una privata dimora, dovrà anche indicare, a pena di inutilizzabilità, i fondati motivi per i quali si ritiene che all'interno di quella privata dimora si stia svolgendo l'attività criminosa.
Norme stringenti a tutela della riservatezza del domicilio, che ammettono delle tassative deroghe solo in materia di criminalità organizzata.
Nello specifico, la legge 203/1991 prevede che le intercettazioni ambientali nei luoghi di privata dimora di cui all'art. 614 c.p. non incontrano il limite dell'attuale svolgimento dell'attività criminosa se si riferiscono ad indagini in materia di criminalità organizzata.
In ogni caso è sempre necessario l'apposito decreto motivato dell'A.G. quando l'indagine afferisce ad una privata dimora.
La deroga contenuta nella legge 203/1991 deve ritenersi tassativa, non applicabile estensivamente per via del diritto costituzionale alla inviolabilità del domicilio del cittadino. Inoltre, la deroga contenuta nella legge 203/1991 è limitata alle sole intercettazioni di comunicazioni ambientali, nelle quali non possono farsi rientrare né le videoriprese di comportamenti non comunicativi, né le fotografie, perché entrambe non contengono alcuna forma di comunicazione.
Per tali ragioni non è possibile effettuare videoriprese di comportamenti non comunicativi o fotografie all'interno di una privata dimora senza il preventivo decreto motivato, né è possibile estendere a questo tipo di attività di indagine, la disciplina eccezionale delle intercettazioni ambientali all'interno delle private dimore.
Per entrambi i giudici, la PG operante è libera di raccogliere tutti gli elementi utili alle indagini e di documentarle nel modo che ritiene opportuno.
Per i giudici di merito, la fotografia è solo un modo diverso dal verbale di documentare ciò che la PG ha rinvenuto e che poteva costituire oggetto di sequestro probatorio che, per tale via, avrebbe sanato l'assenza del preventivo decreto autorizzativo. E ciò senza incontrare il limite della riservatezza e inviolabilità del domicilio, perché trattasi di indagini inerenti alla criminalità organizzata.
Per i giudici di legittimità è da ritenersi contra legem, e dunque inutilizzabile, l'attività fotografica della PG, di fatto posta in essere mediante ispezione dei locali, svolta all'interno di una privata abitazione senza preventiva autorizzazione dell'A.G. procedente, anche se posta in essere in occasione di altre operazioni di indagine ritualmente autorizzate.
A nulla rileva, per gli ermellini, che gli elementi probatori oggetto dei rilievi fotografici fossero qualificabili come "corpi di reato" o "cose pertinenti al reato", come sostenuto nella sentenza impugnata (che aveva ritenuto di assimilare, per tal via, dette acquisizioni probatorie, a quelle proprie del sequestro probatorio): nel caso di specie, infatti, non vi è stata la materiale apprensione della res a fini di acquisizione e conservazione della prova. Perciò non vale qui il principio male captum, bene retentum, che opera nel caso di materiale acquisizione di beni mediante sequestro probatorio, e che si fonda sulla natura doverosa di quest'ultimo atto, idonea a sanare l'illegittimità della perquisizione.
In sostanza, l'attività della PG si è sostanziata in una inammissibile violazione del diritto alla inviolabilità del domicilio, tutelata dall'art. 14 della Costituzione, che non ammette deroghe o sacrifici se non nei casi e nei modi espressamente previsti dalla legge.
Fuori da quei casi tassativi, l'atto investigativo deve ritenersi acquisito in violazione di legge.
In termini si è espressa la Suprema Corte di Cassazione sez. IV con la sentenza n. 31869 depositata il 18/07/2019, Pres. FUMO.
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La vicenda
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Il PM titolare delle indagini riguardanti una associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, emetteva apposito decreto di urgenza, convalidato dal GIP, con il quale autorizzava la PG delegata alle indagini ad installare nell'abitazione di alcuni indagati le telecamere captative di comportamenti non comunicativi (registrazione dei soli movimenti) e le microspie per la registrazione delle conversazioni ambientali.Completata l'installazione delle microspie e delle telecamere, la PG procedeva, sua sponte, a fotografare alcuni oggetti ritenuti di interesse investigativo, tra i quali alcuni fogli di block notes su cui erano annotati viaggi, spese e importi ritenuti significativi dell'attività di acquisto e cessione di sostanze stupefacenti.
Dette fotografie, unitamente ad altre fonti di prova, costituirono il compendio probatorio principale per ritenere operante una associazione finalizzata al traffico internazionale di sostante stupefacenti.
L'eccezione
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La difesa eccepiva preliminarmente, prima di optare per il rito abbreviato, l'inutilizzabilità delle fotografie scattate all'interno di un appartamento destinato a privata dimora, senza la preventiva autorizzazione dell'A.G.Per la difesa, l'atto investigativo doveva essere dichiarato inutilizzabile per violazione dell'art. 14 della Costituzione in punto di inviolabilità del domicilio, nonché per violazione degli art. 266 e 267 cpp in relazione all'art. 191 cpp.
L'eccezione difensiva prendeva le mosse dalla circostanza, oggettiva, che non vi è alcuna differenza tra videoriprese di comportamenti di tipo non comunicativo, per le quali è stato emesso dall'A.G. apposito decreto motivato, e le fotografie, anch'esse riproducenti immagini di tipo non comunicativo, per le quali nessuna forma di autorizzazione era rinvenibile in atti.
Per la difesa, l'ordinamento giudiziario non prevede eccezioni rispetto alla necessità del preventivo decreto motivato di autorizzazione per le indagini tecniche da effettuarsi all'interno di una privata dimora.
Sotto questo profilo, si segnalava un aspetto fondamentale della vigente legislazione in materia. Gli artt. 266, comma 2, e 267 cpp, prevedono sempre apposito decreto motivato di autorizzazione alle intercettazioni telefoniche ed ambientali che, qualora dovranno essere effettuate all'interno di una privata dimora, dovrà anche indicare, a pena di inutilizzabilità, i fondati motivi per i quali si ritiene che all'interno di quella privata dimora si stia svolgendo l'attività criminosa.
Norme stringenti a tutela della riservatezza del domicilio, che ammettono delle tassative deroghe solo in materia di criminalità organizzata.
Nello specifico, la legge 203/1991 prevede che le intercettazioni ambientali nei luoghi di privata dimora di cui all'art. 614 c.p. non incontrano il limite dell'attuale svolgimento dell'attività criminosa se si riferiscono ad indagini in materia di criminalità organizzata.
In ogni caso è sempre necessario l'apposito decreto motivato dell'A.G. quando l'indagine afferisce ad una privata dimora.
La deroga contenuta nella legge 203/1991 deve ritenersi tassativa, non applicabile estensivamente per via del diritto costituzionale alla inviolabilità del domicilio del cittadino. Inoltre, la deroga contenuta nella legge 203/1991 è limitata alle sole intercettazioni di comunicazioni ambientali, nelle quali non possono farsi rientrare né le videoriprese di comportamenti non comunicativi, né le fotografie, perché entrambe non contengono alcuna forma di comunicazione.
Per tali ragioni non è possibile effettuare videoriprese di comportamenti non comunicativi o fotografie all'interno di una privata dimora senza il preventivo decreto motivato, né è possibile estendere a questo tipo di attività di indagine, la disciplina eccezionale delle intercettazioni ambientali all'interno delle private dimore.
La decisione di merito
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Di diverso avviso il Gip e la Corte di appello di Milano.Per entrambi i giudici, la PG operante è libera di raccogliere tutti gli elementi utili alle indagini e di documentarle nel modo che ritiene opportuno.
Per i giudici di merito, la fotografia è solo un modo diverso dal verbale di documentare ciò che la PG ha rinvenuto e che poteva costituire oggetto di sequestro probatorio che, per tale via, avrebbe sanato l'assenza del preventivo decreto autorizzativo. E ciò senza incontrare il limite della riservatezza e inviolabilità del domicilio, perché trattasi di indagini inerenti alla criminalità organizzata.
La decisione di legittimità
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Di diverso avviso la Suprema Corte di Cassazione.Per i giudici di legittimità è da ritenersi contra legem, e dunque inutilizzabile, l'attività fotografica della PG, di fatto posta in essere mediante ispezione dei locali, svolta all'interno di una privata abitazione senza preventiva autorizzazione dell'A.G. procedente, anche se posta in essere in occasione di altre operazioni di indagine ritualmente autorizzate.
A nulla rileva, per gli ermellini, che gli elementi probatori oggetto dei rilievi fotografici fossero qualificabili come "corpi di reato" o "cose pertinenti al reato", come sostenuto nella sentenza impugnata (che aveva ritenuto di assimilare, per tal via, dette acquisizioni probatorie, a quelle proprie del sequestro probatorio): nel caso di specie, infatti, non vi è stata la materiale apprensione della res a fini di acquisizione e conservazione della prova. Perciò non vale qui il principio male captum, bene retentum, che opera nel caso di materiale acquisizione di beni mediante sequestro probatorio, e che si fonda sulla natura doverosa di quest'ultimo atto, idonea a sanare l'illegittimità della perquisizione.
In sostanza, l'attività della PG si è sostanziata in una inammissibile violazione del diritto alla inviolabilità del domicilio, tutelata dall'art. 14 della Costituzione, che non ammette deroghe o sacrifici se non nei casi e nei modi espressamente previsti dalla legge.
Fuori da quei casi tassativi, l'atto investigativo deve ritenersi acquisito in violazione di legge.
Avv. Giuseppe GERVASI (Avvocato Cassazionista del Foro di Locri)
email: avvgiuseppegervasi@gmail.com
www.studiolegalegervasidimasi.com
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