Per la Cassazione la padrona del meticcio, senza guinzaglio e museruola, rischia la responsabilità per i danni provocati dalla zuffa canina iniziata dall'animale e che ha portato alla morte di un uomo

di Lucia Izzo - Anche i piccoli cani possono provocare danni se lasciati senza guinzaglio e museruola. Ne sa qualcosa la padrona del meticcio che, lasciato libero di scorrazzare, è andato a impelagarsi,come spesso accade, in una zuffa canina con un cane più grande.


Il padrone di quest'ultimo, nell'intervenire per separare i due, cade, sbatte la testa e muore alcuni giorni dopo a causa delle lesioni. Rischia di incorrere in una responsabilità la proprietaria del meticcio posto che i comportamenti successivi alla zuffa canina si collocano in nesso di dipendenza rispetto a questa, che è stata provocata dal cane senza guinzaglio.


Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, terza sezione civile, nell'ordinanza n. 21772/2019 (qui sotto allegata) pronunciandosi sull'istanza di risarcimento danni promossa dagli eredi e parenti di un uomo deceduto mentre passeggiava con il suo cane di razza Siberian Husky al guinzaglio.


Il caso

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Durante una passeggiata assieme alla moglie, il padrone dell'husky si era imbattuto in una signora in bicicletta accompagnata a sua volta dal suo cane, un meticcio di piccola taglia non tenuto al guinzaglio né con museruola. In tale occasione, l'animale si era avventato contro l'husky e successivamente aveva morso anche la moglie del proprietario alla caviglia. L'uomo, intervenuto per sedare la zuffa canina, era caduto battendo violentemente la testa ed era deceduto alcuni giorni dopo a causa delle lesioni.


Tuttavia, i giudici di merito ritengono indimostrata l'esistenza di un nesso di causalità o concausalità tra la caduta del signore, che aveva poi portato al suo decesso, e il comportamento tenuto dal cane di proprietà dell'altra donna.


In particolare, si ritiene che la morte del proprietario dell'husky sia stata "soltanto occasionata e non causata dalla zuffa canina", essendo in realtà la caduta stata provocata da uno strattonamento del suo stesso cane, ritenuta causa sopravvenuta ai sensi dell'art. 41, comma 2, del codice penale.

Zuffa canina: chi è responsabile dei danni provocati?

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Una conclusione che non convince gli Ermellini i quali rilevano che, nel caso di specie, il comportamento rilevante del meticcio è rappresentato innanzitutto dal fatto che esso ha potuto inizialmente dirigersi in maniera incontrollata verso l'altro cane, tenuto invece al guinzaglio e quindi sotto il potere di controllo del suo padrone. La zuffa canina sarebbe stata dunque provocata dall'aggressione del meticcio.


L'evento dannoso della morte dell'uomo si era poi verificato in occasione di un secondo comportamento, quando l'animale aveva mollato la presa sull'husky e addentanto la caviglia della moglie. Secondo la Cassazione, tuttavia, i successivi accadimenti risultano causalmente dipendenti dal primo, quello concretatosi all'inizio della rissa, poiché senza il comportamento iniziale del meticcio non si sarebbero verificati.


Lo strattonamento successivo dell'husky si pone, dunque, in nesso di dipendenza con la zuffa originaria, trovando "giustificazione" in essa.

Lite tra cani e nesso di causalità

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La Cassazione ritiene che la Corte territoriale abbia sbagliato a collocare sia il fatto della vittima sia quello del suo cane nell'ambito dell'art. 41, secondo comma, c.p. considerandole erroneamente cause sopravvenute da sole sufficienti della verificazione dell'evento di danno, sì da privare dell'efficienza causale e rendere giuridicamente irrilevante ai fini del nesso di causa tanto il precedente comportamento del meticcio, quanto quello consistito nell'azzannare la signora.


In realtà, secondo gli Ermellini, lo strattonamento si configura come causa simultanea, anziché sopravvenuta, rispetto al comportamento del meticcio. Il fatto che i comportamenti del de cuius e del suo cane siano "dipendenti" dal primo, quello del che ha provocato la zuffa, consentirebbe comunque di collocarli nell'ambito della previsione del primo comma dell'art. 41 del codice penale che considera sempre incidenti, cioè rilevanti ai fini dell'esistenza del nesso causale, le cause simultanee o sopravvenute che si configurino come "dipendenti" dall'azione dannosa, cioè determinate da essa.


Ciononostante, nel caso di specie ciò non avviene in quanto sia la condotta del danneggiato che quella dell'husky furono preordinate proprio al fine di fronteggiare e, se possibile, di neutralizzare le conseguenze del fatto illecito originante dal comportamento del meticcio.

Lite tra cani: responsabile la padrona del piccolo lasciato senza guinzaglio

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In conclusione, la Corte accoglie il ricorso degli eredi in quanto sia il comportamento della vittima sia quello del suo cane sono stati determinati dai comportamenti del meticcio e trovano in esso giustificazione causale.


Ne consegue che anche la caduta del proprietario per lo scivolamento conseguente allo strattonamento del suo cane erroneamente non è stata considerata "dipendente" dal secondo comportamento del meticcio (ed a monte anche del primo, data la consequenzialità del secondo a esso) in quanto determinativo dello strattonamento.


Ferma l'esclusione dell'interruzione del nesso causale, il giudice del rinvio potrà comunque valutare, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, c.c. l'eventuale rilevanza causale concorrente del comportamento della vittima nell'esercitare il potere di controllo sul suo cane e il modo di essere dello stesso comportamento di quest'ultimo.

Scarica pdf Cass., III civ., ord. n. 21772/2019

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