di Annamaria Villafrate - Con la sentenza n. 36636/2019 (sotto allegata) la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di un soggetto che, dopo insistenti avances, chiaramente non gradite dalla persona offesa, a sorpresa la bacia sulle labbra, proponendole di raggiungerla nello spogliatoio. Dal contesto, come peraltro emerso dalle sentenze di primo e di secondo grado, è chiaro che l'atteggiamento dell'imputato non solo è molesto, ma anche esplicito nella sua valenza sessuale, ragion per cui deve essere confermata la condanna per il reato di cui all'art. 609 bis c.p.
La vicenda processuale
La Corte d'Appello riforma la sentenza di primo grado che ha assolto dall'imputazione di cui all'art 594 c.p l'imputato, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, confermando invece l'illecito penale della violenza sessuale e delle lesioni personali, rideterminando la pena in 11 mesi e 10 giorni di reclusione, oltre sanzioni accessorie. Ricorre in Cassazione l'imputato contestando, tra i vari motivi, in ordine al reato di cui all'art. 609 bis c.p, la mancata valutazione complessiva dei fatti da parte della Corte d'Appello.
Il ricorrente afferma infatti di aver dato un bacio solo perché il comportamento della persona offesa gli è sembrato "tutt'altro che renitente o riottoso". Non solo, a fronte della reazione da parte della persona offesa di non aver gradito il gesto, l'imputato dice di essersi allontanato immediatamente. Dal quadro probatorio e dalle testimonianze è quindi evidente che l'uomo è incorso solo in un equivoco, determinato dalla presunta accondiscendenza della donna.
Un bacio sulle labbra, se sgradito, è violenza sessuale
La Cassazione con sentenza
n. 36636/2019 dichiara il ricorso inammissibile ritenendolo infondato. La sentenza impugnata, a parere degli Ermellini, ha correttamente applicato la costante giurisprudenza per quanto riguarda il tema del bacio, valutando il gesto nel contesto generale dei fatti, del rapporto tra i soggetti e di quanto accaduto prima e dopo.La Corte ha ritenuto attendibile la persona offesa, poiché ha reso dichiarazioni lineari e coerenti. Inoltre è emersa l'assenza di un qualsiasi rapporto o conoscenza precedente tra i soggetti coinvolti, prima dell'episodio, tale da legittimare una denuncia calunniosa per ragioni di astio o risentimento. La stessa si è infatti decisa a presentare denuncia solo dopo l'episodio, tanto che al momento dei fatti ha solo chiesto al personale della palestra di allontanare da lei il soggetto molesto.
A conferma del reato i giudici hanno inoltre evidenziato che: "a) l'atto era stato preceduto da palesi avances nei confronti della donna, dal carattere reiterato e molesto (E" un caffè, mica ti stupro..."), palesemente respinte dalla stessa con parole chiare ed insuscettibili di essere fraintese ("Al mio secco diniego continuò a darmi fastidio… io gli risposi che non avevo né voglia né piacere … ed io seccamente gli dissi di spostarsi"); b) lo stesso atto - repentino ed improvviso, dopo aver fatto chiudere gli occhi alla donna con un pretesto - era stato seguito da un'espressione minacciosa del ricorrente, il quale aveva intimato alla ragazza "di non riferire a nessuno quanto accaduto"; c) successivamente, quando la giovane stava uscendo da una sala della palestra, il soggetto le si era nuovamente avvicinato, dicendole: "Se vuoi ti raggiungo anche nello spogliatoio." In tal modo, dunque, perseverando in un atteggiamento non solo molesto, ma anche palesemente esplicito nella sua valenza sessuale, come riconosciuto con logica motivazione nella sentenza."
Irricevibile infine il motivo del ricorso in cui l'imputato sostiene l'assenza del dolo, derivante dalla condotta accondiscendente della ragazza, in quanto superata dai Giudici per tutte le considerazioni svolte in relazione ai comportamenti tenuti dall'imputato precedenti e successivi al bacio.
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