di Annamaria Villafrate - La corte d'appello di Catania, con sentenza n. 924/2019 (sotto allegata) annulla una delibera perché all'assemblea condominiale non è stata convocata la moglie di un condomino (invece regolarmente convocato) comproprietaria con lo stesso di un appartamento e di un garage all'interno del condominio. Non importa infatti che all'assemblea abbia preso parte il marito, anche perché lo stesso non ha agito in nome della moglie e non era munito neppure della delega scritta necessaria per sostituirla.
La vicenda processuale
Il Tribunale adito in primo grado per la declaratoria di nullità o di annullamento di una delibera assembleare e la revoca dell'amministratore emette sentenza con cui statuisce, tra l'altro, l'annullamento del provvedimento condominiale oggetto d'impugnazione. Con atto di citazione però il Condominio appella la sentenza deducendone l'erroneità per violazione del disposto di cui agli artt. 1441 e 1137 c.c., 66 co. 3 disp. att. c.c. e 112 c.p.c. e rilevando che:
- la deliberazione e' stata annullata per omessa convocazione della condòmina, proprietaria di un garage;
- è pacifico il principio per cui l'omessa convocazione di un condòmino è motivo di annullamento, non di nullità, delle delibere assembleari, e che quindi l'annullamento può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse è stabilito dalla legge;
- il condòmino convocato non è legittimato ad impugnare la delibera per l'omessa convocazione di altri condòmini;
- non avendo la moglie chiesto l'annullamento della deliberazione in questione per mancata convocazione e non essendo rilevabile d'ufficio la relativa eccezione di invalidità della deliberazione, l'annullamento di fatto ha violato il principio sancito dall'art. 112 c.p.c.
Va annullata la delibera se non è convocata anche la moglie del condomino
La Corte d'Appello, con sentenza n. 924/2019, ritenendo fondata l'impugnazione la accoglie e annulla la delibera assembleare, osservando come dalle prove documentali prodotte in giudizio è emerso che l'avviso di convocazione è stato indirizzato a G.M., che lo ha firmato per ricezione, ma non alla moglie, odierna appellata, comproprietaria con il coniuge di un appartamento e di un garage nell'edificio condominiale.
Ai sensi dell'art. 66, co. 3, delle disp. att, del codice civile, l'omessa convocazione determina l'annullabilità della delibera assembleare, perché adottata in assenza della condòmina non convocata e quindi legittimata a impugnarla. Non rileva infatti che l'avviso di convocazione sia stato effettuato nei confronti del coniuge convivente (G.M.) della P., così come non rileva che il primo abbia ricevuto concretamente l'avviso.
Questo perché, ai sensi dell'art 1136 co. 6 c.c. e dell'art. 66 co. 3 delle disp att. c.c "l'assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati", inoltre l'avviso di convocazione deve essere comunicato "a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano". Nessun rilievo riveste il fatto che il marito abbia preso parte all'assemblea, visto che in quella sede non solo non ha manifestato di agire in qualità di rappresentante della moglie, ma anche perché lo stesso era privo della necessaria delega scritta richiesta dall'art. 67 co. 1 c.c.
Scarica pdf Corte d'Appello di Catania sentenza n. 924-2019