di Annamaria Villafrate - L'ordinanza n. 21991/2019 della Cassazione (sotto allegata) conferma la sentenza della Corte d'Appello, che ha ridotto il risarcimento del danno riconosciuto al terzo trasportato nella parte posteriore del veicolo, sbalzato fuori dallo stesso a causa dell'urto con il terrapieno, perché privo delle cinture di sicurezza. Come precisato dal giudice di secondo grado le cinture devono essere indossate anche da chi si siede nella parte posteriore del veicolo, se chi non lo fa riporta delle lesioni a causa di un sinistro, è corresponsabile in quanto, funzione primaria dei sistemi di protezione è di trattenere il corpo della persona al seggiolino della vettura.
La vicenda processuale
Due genitori agiscono per ottenere il risarcimento dei danni subiti dal figlio che, passeggero sul sedile posteriore di un'auto, è stato letteralmente sbalzato fuori dal finestrino, riportando fratture a una vertebra, a uno zigomo e al cranio. Convenuta in giudizio la garante dell'auto su cui si trovava il giovane in qualità di trasportato, questa chiede di ridurre il risarcimento ai sensi degli artt. 1227 c.c., 2054 e 2056 c.c alle sole voci di danno provate e di giustizia, entro i massimali assicurativi, visto che il passeggero non indossava le cinture di sicurezza. Il giudice di primo grado però dispone il risarcimento del danno in favore del minore in 589.791, 86 euro, oltre al danno patrimoniale e a una parte delle spese di lite.
La compagnia asscurativa però contesta in appello il quantum risarcitorio ritenendo che il soggetto leso, non indossando le cinture, si sia reso responsabile dei danni riportati nella misura del 50%. La Corte d'Appello accoglie l'impugnazione e riduce la somma dovuta dalla compagnia da 589.791, 86 a 425.623,85.
Insoddisfatti dell'esito della sentenza di appello, i soccombenti ricorrono in Cassazione, evidenziando, sulla questione delle cinture di sicurezza che "con riferimento all'eventuale uso delle cinture di sicurezza, tenendo conto della dinamica del sinistro, se il (…) non fosse stato proiettato fuori dalla macchina, con molta probabilità i danni sarebbero stati maggiori." Le compagnie assicurative inoltre non hanno provato che il ragazzo non indossava le cinture e neppure il nesso tra le ferite e il mancato uso dei sistemi di protezione.
Risarcimento ridotto per il danneggiato che non indossava le cinture
La Cassazione con ordinanza n. 21991/2019 rigetta il ricorso perché inammissibile, accogliendo pienamente la ricostruzione effettuata dalla Corte d'Appello, in quanto la motivazione fornita non viola la legge, avendo la stessa, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, esaminato la questione relativa all'uso delle cinture di sicurezza. Il giudice di secondo grado infatti ha precisato chiaramente le ragioni che hanno portato a concludere per un'efficienza causale del 30% della condotta del trasportato, così argomentando:
"a) l'art 172 Cds impone l'utilizzo delle cinture di sicurezza non operando alcun distinguo tra la seduta posteriore e anteriore dei veicolo;
b) l'allacciamento delle cinture di sicurezza costituisce fatto idoneo ad attenuare le conseguenze dannose di un sinistro, in quanto l'impiego di siffatto dispositivo cautelare consente, in caso di urto, di trattenere il corpo degli occupanti il veicolo legato al sedile, evitandone l'impatto contro le strutture interne e la proiezione fuori dall'abitacolo (come avvenuta nel caso di specie);
c) pertanto, l'omesso uso delle cinture di sicurezza, da parte di persona che abbia subito lesioni in conseguenza di un sinistro stradale, costituisce un comportamento colposo del danneggiato nella causazione del danno, rilevante ai sensi dell'art. 1227 c.c, comma 1, c.c (applicabile in tema di responsabilità aquiliana in quanto richiamato dall'art. 2056 c.c.), e legittima la riduzione del risarcimento del danno;
d) il conducente dell'autovettura non è destinatario della norma, che impone al trasportato di indossare la cintura di sicurezza, in considerazione della circostanza per cui all'epoca dei fatti, il (…) aveva raggiunto la maggiore età; in ogni caso, sebbene vi sia l'obbligo del conducente di effettuare la circolazione in condizioni di sicurezza, esula dalla normale diligenza, anche perché trattasi di una condotta di non semplice realizzazione, il controllo costante dei passeggeri presenti sui sedili posteriori, differentemente dall'ipotesi in cui il trasportato si trovi nel sedile anteriore."
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