Per la CTP di Milano l'inquilino non è un terzo qualsiasi, ma una parte del contratto, e le sue dichiarazioni sono utilizzabili per dimostrare l'esistenza della locazione in nero

di Lucia Izzo - La denuncia dell'inquilino è pienamente idonea a dimostrare l'esistenza di un contratto verbale di locazione "in nero", dunque non dichiarato. Questo perché tale denuncia non giunge da un terzo qualunque, bensì da una delle parti del contratto stesso.

Lo si desume dalla sentenza n. 2718/2019 (qui sotto allegata) della Commissione Tributaria Provinciale di Milano.

Il caso

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La vicenda origina dal ricorso di un contribuente avverso un avviso di accertamento avente per oggetto la richiesta di maggiore imposta IRPEF, stante alcuni canoni d'affitto non dichiarati, per il periodo ottobre-dicembre 2013.


Nel dettaglio, la ricostruzione dell'Agenzia delle Entrate che aveva portato al recupero a tassazione dei canoni (più interessi e sanzioni) era scaturita dalla denuncia della stessa inquilina relativamente al contratto di locazione in nero.


Tra le altre cose, il locatore lamenta una carenza di prove sul punto, essendo il compendio probatorio composto unicamente dalle dichiarazioni del terzo che, secondo parte ricorrente, avrebbero natura meramente indiziaria.


Inoltre, il locatore ritiene che le Entrate abbiano effettuato un errore nel calcolo del maggior reddito, errore che viene riconosciuto dalla stessa Agenzia che, per il resto, difende il proprio operato nel suo atto di controdeduzioni.


Con il provvedimento, dunque, la Commissione Tributaria corregge i calcoli dell'Agenzia e per l'effetto compensa le spese di giudizio, evidenziando come tale errore nella quantificazione dell'importo accertato non abbia l'effetto di inficiare la validità giuridica dell'avviso, del quale viene confermata l'efficacia assieme alle conseguenze giuridiche.

La denuncia dell'inquilino prova l'affitto in nero

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Per quanto riguarda la valenza delle dichiarazioni rese dal terzo, ovvero dall'inquilina, la CTP evidenzia come la donna fosse parte del contratto di locazione che era evidentemente stato stipulato verbalmente. Di conseguenza, osservano i giudici tributari, il ruolo rivestito dal locatario è un ruolo valido per dare credibilità al contratto stesso.


Nonostante il ricorrente contesti l'operato dell'ufficio, le dichiarazioni rese dalla locataria non possono essere paragonate a quelle di un terzo qualsiasi, in quanto la stessa era inquilina e, quindi, una delle parti del negozio giuridico stipulato.


In conclusione, le dichiarazioni dell'affittuario non possono essere considerate presunzioni semplici, in quanto rese volontariamente dalla stessa locataria e riferibili a un contratto verbale di locazione registrato solo successivamente (nel 2014), in veste di inquilina, e quindi occupante dell'immobile di proprietà dell'odierno ricorrente.

Locazione in nero: l'inquilino non è un "terzo qualsiasi"

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Diverso sarebbe stato, spiega la CTP, il caso in cui un terzo qualsiasi (ad esempio vicino di appartamento) avesse denunciato sua sponte il fatto all'Agenzia delle Entrate. Nel caso de quo, invece, poiché il contratto verbale era stato denunciato dall'inquilino, a quest'ultimo non poteva essere attribuita la qualifica di semplice terzo, in quanto questi assumeva invece la funzione di parte del contratto stesso.


In sostanza, la denuncia prestata dalla locatrice non può essere assunta come mera e semplice informazione, ma al contrario, deve essere presa in considerazione e, quindi, pienamente utilizzabile quale elemento di fatto realmente accaduto.


Correttamente, dunque, per dare validità alla mancata registrazione del contratto di locazione, l'Agenzia ha ritenuto sufficiente l'esposizione dei fatti da parte della locataria, quale parte del contratto. Poiché vi era stata una "denuncia" da parte dell'inquilina, dunque, il ricorrente non poteva disconoscere tale fatto gravissimo che costituiva la prova dell'intero avviso di accertamento.


Contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, soggiunge la CTP, l'ufficio, a supporto dell'avviso di accertamento, non poteva ricercare tutti gli indizi disponibili (svolgere delle indagini presso altri inquilini o parenti di inquilini nello stabile, ed anche di riscontri dal valore di mercato dei canoni di locazione, posti a fondamento e motivazione degli avvisi, di bonifici effettuati dalla presunta inquilina, ecc.).

Scarica pdf CTP Milano sent. n. 2718/2019

Foto: 123rf.com
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