La Corte europea chiarisce che il giudice a cui è chiesto l'attestato che certifica l'esecutività della decisione non può verificare d'ufficio se sono state rispettate le norme sulla competenza

di Lucia Izzo - L'autorità giurisdizionale dello Stato membro d'origine a cui è stata rivolta l'istanza di rilascio dell'attestato di cui all'art. 53 regolamento (UE) n. 1215/2012, non potrà, con riferimento a una decisione definitiva resa nei confronti di un consumatore, verificare d'ufficio se la decisione stessa sia stata adottata nel rispetto delle norme sulla competenza stabilite dallo stesso regolamento.


Pertanto, al giudice dello stato membro che emette il certificato di riconoscimento di un decreto ingiuntivo definitivo a livello UE e che certifica l'esecutività dello stesso, non sarà consentito intervenire e bloccare l'esecuzione dell'atto qualora riscontri dubbi sulla competenza del giudice che si è pronunciato nel merito, anche se allo scopo di tutelare il consumatore e consentirgli di valutare la possibilità di opporsi al riconoscimento.


Lo ha chiarito la Corte di Giustizia dell'Unione Europea in una sentenza del del 4 settembre 2019 (qui sotto allegata) resa nella causa C-347/18. La vicenda vede scontrarsi un avvocato e una sua cliente residente in Germania per la quale aveva curato una causa in materia di diritto successorio.


Il caso

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Il professionista aveva ottenuto nei confronti della signora un decreto ingiuntivo per le somme dovute quale compenso per l'attività professionale prestata, oltre interessi e spese. In assenza di opposizione al decreto ingiuntivo, l'avvocato aveva chiesto al giudice di emettere, ai fini dell'esecuzione, l'attestato previsto all'articolo 53 del regolamento n. 1215/2012, utilizzando il modulo di cui all'allegato I di tale regolamento che certifica l'esecutività della decisione a livello UE.


Tuttavia, il giudice a cui era chiesto l'attestato rilevava che il decreto ingiuntivo di pagamento era stato emesso in violazione delle norme sulla competenza previste al capo II, sezione 4, del regolamento n. 1215/2012 in materia di contratti conclusi da consumatori.

La questione pregiudiziale

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Tanto evidenziato, il giudice chiede alla CGUE se, stante il combinato disposto dell'art. 53 con l'art. 47 della Carta, l'autorità giurisdizionale adita con istanza di rilascio di un attestato debba trasporre in modo pedissequo, in detto attestato, la decisione adottata nello Stato membro d'origine, oppure se gli sia consentito di decidere d'ufficio di informare il convenuto-consumatore, a carico del quale la decisione dev'essere eseguita in uno Stato membro diverso da quello di origine, in merito all'eventuale violazione delle norme sulla competenza stabilite dallo stesso regolamento e, pertanto, circa la possibilità di opporsi al riconoscimento ai sensi dell'articolo 45 di detto regolamento.


In sostanza, si chiede alla CGUE di chiarire se l'autorità giurisdizionale d'origine a cui sia richiesto il rilascio dell'attestato previsto dall'articolo 53, con riferimento a una decisione definitiva, possa o meno verificare d'ufficio se le disposizioni del capo Il, sezione 4, del regolamento n. 1215/2012,siano state violate, al fine di informare il consumatore della violazione eventualmente accertata e consentire a quest'ultimo di valutare in modo consapevole la possibilità di opporsi al riconoscimento avvalendosi del rimedio di cui all'art. 45 del medesimo regolamento.

CGUE: il giudice non può bloccare il riconoscimento del decreto ingiuntivo definitivo

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Secondo la CGUE al giudice del rinvio non è concessa questa possibilità. In primo luogo, confrontando il paragrafo 1, lettera b), e il paragrafo 2, lettera b), dell'articolo 42 del regolamento n. 1215/2012 risulta che l'autorità giurisdizionale adita con istanza di rilascio dell'attestato non deve esaminare la competenza del giudice che ha pronunciato la decisione nel merito, a differenza di quanto richiesto nell'ipotesi di una decisione che dispone un provvedimento provvisorio o cautelare.


In secondo luogo, dalla formulazione dell'articolo 53, risulta che l'autorità giurisdizionale d'origine è tenuta a rilasciare l'attestato da essa redatto qualora le sia presentata da una parte interessata un'istanza in tal senso. P

er contro, la disposizione in esame non prevede in alcun modo che detta autorità giurisdizionale debba esaminare gli aspetti della controversia che non rientrano nell'ambito di applicazione della disposizione in esame, come le questioni di merito e di competenza già giudicate nella decisione di cui si chiede l'esecuzione.

Riconoscimento UE decisione definitiva: niente blocco anche se per tutelare il consumatore

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Anzi, dalla lettura della giurisprudenza della Corte emerge che il rilascio di detto attestato è quasi automatico. Pertanto, si ritiene che l'art. 53 del regolamento n. 1215/2012, letto in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta, debba essere interpretato nel senso che non consente all'autorità giurisdizionale d'origine, adita con istanza di rilascio dell'attestato e con riferimento a una decisione definitiva, di verificare d'ufficio se tale decisione sia stata adottata nel rispetto delle norme sulla competenza di cui al detto regolamento.

E ciò anche se al fine di informare il consumatore della violazione eventualmente accertata e di consentire a quest'ultimo di valutare in modo consapevole la possibilità di avvalersi del rimedio previsto all'articolo 45 del medesimo regolamento.

Scarica pdf CGUE sent. C-347/18

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