di Valeria Zeppilli - La legge Gelli di riforma della responsabilità medica ha introdotto molteplici novità in materia, tra le quali la possibilità per i pazienti che ritengono di aver subito un danno di agire in giudizio convenendo direttamente l'assicuratore del sanitario.
- L'azione diretta del danneggiato
- Niente decreti attuativi
- Le conseguenze della lunga attesa dell'azione diretta
L'azione diretta del danneggiato
[Torna su]
L'articolo 12 della predetta legge, infatti, sancisce che "il soggetto danneggiato ha diritto di agire direttamente, entro i limiti delle somme per le quali è stato stipulato il contratto di assicurazione, nei confronti dell'impresa di assicurazione che presta la copertura assicurativa alle strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private di cui al comma 1 dell'articolo 10 e all'esercente la professione sanitaria di cui al comma 2 del medesimo articolo 10".
- Responsabilità medica: l'azione diretta del danneggiato
Niente decreti attuativi
[Torna su]
L'applicazione di tale novità è stata tuttavia subordinata all'emanazione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, di un decreto che determini i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie e sociosanitarie e per gli esercenti le professioni sanitarie.
A distanza di oltre due anni dall'emanazione della legge Gelli, però, tale decreto non è ancora divenuto realtà, sebbene la discussione sullo stesso si trovi finalmente in stato avanzato.
Le conseguenze della lunga attesa dell'azione diretta
[Torna su]
Tale circostanza sta impattando notevolmente sugli effetti della riforma del 2017, ostacolando l'effettivo raggiungimento degli obiettivi che la stessa si è posta, specie con riferimento al nuovo contenzioso civile relativo alla responsabilità medica.
Dal punto di vista procedurale, infatti, la legge Gelli ha apportato molteplici novità, che dovrebbero rendere più certo e snello il contenzioso in materia, ma che non riusciranno a esplicarsi pienamente sino a quando non sarà possibile (come già avviene nei giudizi in materia di circolazione stradale) convenire direttamente la Compagnia di assicurazione, ovverosia il soggetto che, nel caso in cui il danno sarà accertato, si farà materialmente carico di risarcirlo.
Oltretutto, in assenza del decreto attuativo, la giurisprudenza non sta lasciando alcuno spiraglio: l'orientamento generale è quello di dichiarare improcedibile l'azione proposta direttamente nei confronti degli assicuratori.
Non resta quindi che attendere, sperando che, a oltre due anni di distanza dalla riforma, la stessa giunga presto al traguardo e divenga il prima possibile effettiva in tutti i suoi aspetti.