di Annamaria Villafrate - L'ordinanza della Cassazione n. 22401/2019 (sotto allegata) ha chiarito che, se nel corso della separazione le parti si accordano per riconoscere alla moglie in difficoltà la cifra unica di 200 milioni, questo non significa che in sede di divorzio alla stessa non potrà essere riconosciuto l'assegno divorzile. Il riconoscimento di un importo una tantum esclude il riconoscimento di ulteriori somme all'ex coniuge solo nel procedimento di divorzio. Inoltre la sentenza n. 11504/2017 della Cassazione prevede l'applicazione del criterio assistenziale per il coniuge non autosufficiente, inidoneo a trovare lavoro e malato gravemente.
La vicenda processuale
La Corte d'Appello riforma la sentenza di primo grado, ponendo a carico dell'ex coniuge l'assegno divorzile di 200 euro mensili. Il Tribunale infatti, considerati esaustivi gli accordi di separazione, che hanno stabilito il versamento di 200 milioni ha escluso lo stato di bisogno della donna, in quanto beneficiaria di una pensione di invalidità, negando alla stessa ulteriori somme.
Il Giudice di secondo Grado invece ritiene nulli i patti con cui le parti hanno escluso la possibilità per il futuro di chiedere emolumenti in considerazione del versamento una tantum, valido solo in sede di divorzio. Applicando inoltre i principi sanciti dalla Cassazione n. 11504/2017 ha riconosciuto alla donna 200 euro mensili perché non è autosufficiente economicamente, risulta inidonea al lavoro, è affetta da gravi psicopatologie e risulta priva di un'abitazione stabile.
Il marito ricorre in Cassazione deducendo la violazione dell'art. 5 della legge n. 898/1970 in quanto la Corte d'appello, ponendo suo carico il versamento mensile di 200 euro, non ha considerato le somme già corrisposte e la pensione di invalidità della donna.
Il versamento di 200 milioni in sede di separazione non esclude l'assegno divorzile
La Cassazione, con ordinanza n. 22401/2019, dichiara il ricorso del marito inammissibile e respinge il motivo con cui contesta la sentenza della Corte d'Appello per aver stabilito a suo carico l'obbligo di corrispondere 200 euro mensili. La censura, come precisano gli Ermellini, "mira a contestare la valutazione svolta in fatto sulla condizione di non autosufficienza economica della controricorrente."
Nessun nuovo giudizio di merito può essere esperito in sede di legittimità. Ne discende la conferma della sentenza della Corte d'appello perché ha correttamente applicato il criterio assistenziale sancito dalla Cassazione n. 11504/2017 e in quanto il versamento una tantum non esclude la corresponsione di un assegno mensile in sede di separazione, ma solo di divorzio.
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