di Annamaria Villafrate - La Corte Europea con la sentenza del 12 settembre 2019 (sotto allegata) relativa alla causa C-299/17, avente ad oggetto domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte, chiarisce al Tribunale di Berlino, adito da una società che gestisce i diritti d'autore dei suoi aderenti, che se una norma nazionale vieta ai gestori commerciali di motori di ricerca e ai prestatori commerciali di servizi che similmente sviluppano contenuti editoriali e mettono a disposizione del pubblico prodotti editoriali o loro parti, essa ha sicuramente carattere tecnico e come tale, deve essere prima comunicata alla Commissione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, primo comma, della direttiva n. 98/34. Salvi quindi gli snippet di Google News.
La vicenda processuale
Una società tedesca che si occupa di gestire i diritti d'autore presenta ricorso al tribunale regionale di Berlino, chiedendo il risarcimento danni a Google, responsabile di aver violato i diritti connessi al diritto d'autore dei suoi editori di stampa. La società sostiene che Google, a partire dal 1° agosto 2013, abbia utilizzato sul suo motore di ricerca e sul sito d'informazione "Google News", "snippets" ovvero piccoli estratti degli articoli pubblicati dai suoi membri, senza riconoscere a questi corrispettivo alcuno.
Il Tribunale, si rivolge pertanto alla Corte Europea per avere una risposta al seguente quesito "se l' articolo 1, punto 11, della direttiva 98/34 debba essere interpretato nel senso che una disposizione nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che vieta ai soli gestori commerciali di motori di ricerca e di prestatori commerciali di servizi che analogamente sviluppano contenuti editoriali di mettere a disposizione del pubblico prodotti editoriali o loro parti (eccetto singole parole e brevissimi estratti di testo), costituisca una «regola tecnica» ai sensi di tale disposizione, il cui progetto deve essere oggetto di previa comunicazione alla Commissione ai sensi dell' articolo 8, paragrafo 1, primo comma, di tale direttiva."
Per vietare Google news il progetto di legge va comunicato alla Commissione
La Corte risponde affermativamente al quesito proposto chiarendo però che: "L' articolo 1, punto 11, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998 deve essere interpretato nel senso che una disposizione nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che vieta ai soli gestori commerciali di motori di ricerca e ai prestatori commerciali di servizi che analogamente sviluppano contenuti editoriali di mettere a disposizione del pubblico prodotti editoriali o loro parti (eccetto singole parole e brevissimi estratti di testo), costituisce una «regola tecnica» ai sensi di tale disposizione, il cui progetto deve essere oggetto di previa comunicazione alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, primo comma della direttiva 98/34, come modificata dalla direttiva 98/48."
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