Avv. Giancarlo Baranzini & Avv. Pier Vincenzo Garofalo - L'obbligo di provvedere alla notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria è previsto espressamente dall'art. 77, comma 2-bis, del DPR n. 602/1973, secondo cui: "L'agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca di cui al comma 1".
La notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria
Tale comunicazione è, dunque, un atto presupposto rispetto all'iscrizione di ipoteca, in mancanza del quale: "l'iscrizione deve ritenersi nulla, in ragione della violazione dell'obbligo che incombe all'Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale mediante la preventiva comunicazione al contribuente della prevista adozione di un atto o provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente, determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo". Così in data 26/05/2015 la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, in sentenza n. 1004 [1].
In maniera non difforme si è pronunciata la Com. Trib. Reg. per la Regione Toscana (sentenza del 2 luglio 2018, n. 1270/2), secondo cui: "In tema di riscossione coattiva delle imposte, l'Amministrazione Finanziaria, prima di iscrivere l'ipoteca su beni immobili ai sensi del DPR 602/1973, art. 77, deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine per presentare osservazioni od effettuare il pagamento".
Diritto di partecipazione al procedimento
La CTR toscana spiega che l'omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporterebbe la nullità dell'iscrizione ipotecaria per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea; resta fermo che, attesa la natura reale dell'ipoteca, l'iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla relativa declaratoria giudiziale di illegittimità. I giudici fiorentini, rifacendosi a questo ragionamento della Suprema Corte hanno così accolto il ricorso in riassunzione da parte del contribuente e dichiarato la nullità dell'iscrizione ipotecaria avvenuta in carenza della predetta comunicazione.
Va altresì evidenziato che ex art. 21 della L. n. 241 del 1990, è imposto in capo alla P.A. un obbligo generalizzato di comunicazione dei provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei destinatari. L'art. 6 dello Statuto del contribuente, a sua volta, prevede che debba essere garantita l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati. Tali previsioni normative confermano che l'iscrizione di ipoteca debba essere comunicata al contribuente.
La comunicazione della quale si discute deve necessariamente precedere la concreta effettuazione dell'iscrizione ipotecaria, e ciò perché è strutturalmente funzionale a consentire e a promuovere, da un lato, il reale ed effettivo esercizio del diritto di difesa del contribuente a tutela dei propri interessi e, dall'altro, l'interesse pubblico ad una corretta formazione procedimentale della pretesa tributaria e dei relativi mezzi di realizzazione.
La pretesa tributaria trova legittimità nella formazione procedimentalizzata di una "decisione partecipata" mediante la promozione del contraddittorio (che sostanzia il principio di leale collaborazione) tra amministrazione e contribuente (anche) nella "fase precontenziosa" o endo-doprocedimentale". Il diritto al contraddittorio, ossia il diritto del destinatario del provvedimento ad essere sentito prima dell'emanazione di questo, realizza l'inalienabile diritto di difesa del cittadino, presidiato dall'art. 24 Cost., e il buon andamento dell'amministrazione, presidiato dall'art. 97 Cost.
Ciò sulla base di un principio generale, caratterizzante qualsiasi sistema di civiltà giuridica, che assume la doverosità della comunicazione di tutti gli atti lesivi della sfera giuridica del cittadino, comunicazione che costituisce il presupposto imprescindibile per la stessa impugnabilità dell'atto, in particolare nel processo tributario che è strutturato come processo di impugnazione di atti in tempi determinati rigidamente (Cassazione, SS.UU., sentenza n. 19667 del 18/09/2014).
[1] Conf. Corte di Cassazione (tra le tante, Cass. n. 9270 del 07/05/2015, n. 4651 del 06/03/2015, n. 25561 del 03/12/2014): "in quanto atto impugnabile innanzi al giudice tributario l'iscrizione ipotecaria presuppone una specifica comunicazione al contribuente".