di Lucia Izzo - Chi versa l'assegno di mantenimento nell'importo fissato in via provvisoria del giudice non potrà chiedere, a chi l'abbia ricevuto, di restituire la parte eccedente qualora intervenga un provvedimento che modifica il predetto importo.
Qualora, invece, l'obbligato non abbia ancora corrisposto le somme dovute per tutti i periodi pregressi, si ritiene che tali prestazioni non siano più dovute in base al provvedimento di modificazione delle condizioni di separazione. Rileva in tal caso la retroattività della pronuncia che ha modificato l'obbligo a carico del coniuge tenuto a versare l'assegno.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, nell'ordinanza n. 23024/2019 (sotto allegata) respingendo il ricorso di una signora nei confronti del marito separato.
Il caso
Innanzi ai giudici di legittimità viene impugnata la sentenza con cui la Corte d'Appello ha confermato la misura dell'assegno di mantenimento disposto a suo favore e a carico del coniuge all'esito del giudizio di separazione in primo grado. In tale sede era stato ridotto l'importo stabilito in via provvisoria e ne era stata fissata la decorrenza a partire dal primo mese successivo al deposito della domanda introduttiva.
La ricorrente contesta, in Cassazione, il fatto che la decorrenza della riduzione dell'assegno fosse stata fatta retroagire dalla domanda sebbene le somme corrisposte a tale titolo fossero irripetibili. Ancora, ritiene che i giudici di merito non avessero tenuto conto del fatto che la donna fosse priva di redditi.
Gli Ermellini evidenziano come la Corte d'Appello, pur rilevando la condizione areddituale in capo alla ricorrente, non ha disposto la revoca dell'assegno, ma ne ha confermato la misura nei limiti che già il Tribunale, dando atto degli esiti delle investigazioni di polizia tributaria, confermati anche a seguito delle ulteriori indagini disposte a chiarimento in sede di appello, aveva giudicato congrui, tenendo presente anche la potenziale capacità di guadagno della donna, e che tali sono stimati anche dal decidente del grado.
Separazione: modifica delle condizioni e pagamenti pregressi
Quanto all'altra doglianza, la Corte sottolinea come la giurisprudenza di legittimità sia giunta a conciliare il principio della normale retroattività della statuizione giudiziale di riduzione al momento della domanda coni principi di irripetibilità, impignorabilità e compensabilità delle somme corrisposte a titolo di mantenimento, che hanno natura alimentare.
Ciò sul filo della considerazione "che la parte che abbia già ricevuto, per ogni singolo periodo, le prestazioni previste dalla sentenza di separazione, non può essere costretta a restituirle, né può vedersi opporre in compensazione, per qualsivoglia ragione di credito, quanto ricevuto a tale titolo, mentre ove il soggetto obbligato non abbia ancora corrisposto le somme dovute per tutti i periodi pregressi tali prestazioni non sono più dovute in base al provvedimento di modificazione delle condizioni di separazione" (cfr. Cass., n. 28987/2008).
Pertanto, non si ritiene censurabile l'adesione che a detto indirizzo ha mostrato di prestare la decisione in esame. Anzi, il Collegio ritiene non significativo il diverso orientamento che la Corte ha ritenuto di enunciare in altre occasioni (cfr. Cass. n. 15186/2015).
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