di Valeria Zeppilli - Gli atti impoesattivi sono dei provvedimenti che valgono sia come titolo esecutivo che come precetto, concentrando in un solo atto la funzione impositiva e quella esattiva. La loro disciplina è contenuta nell'articolo 29 del decreto legge numero 78/2010.
- Atti impoesattivi: per quali procedimenti
- Tempi più brevi con gli atti impoeasattivi
- No alla notifica con raccomandata
Atti impoesattivi: per quali procedimenti
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I procedimenti per i quali è possibile ricorre agli atti impoesattivi, con conseguente accelerazione delle tempistiche, sono quelli di riscossione coattiva dell'IVA, delle imposte sul reddito e dell'IRAP.
Tempi più brevi con gli atti impoeasattivi
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Gli atti impoesattivi consentono dei procedimenti più celeri per la loro natura di atti che assolvono, contemporaneamente, la funzione impositiva e quella esattiva.
Con essi, infatti, gli avvisi di accertamento, una volta decorso il termine di sessanta giorni per proporre ricorso, acquisiscono la valenza di titolo esecutivo e, nel contempo, contengono l'intimazione esplicita ad adempiere nel medesimo termine all'obbligo di pagamento delle somme indicate nell'avviso stesso.
Decorsi inutilmente ulteriori trenta giorni, gli importi da recuperare sono affidati all'agente della riscossione che potrà procedere direttamente con l'esecuzione forzata.
No alla notifica con raccomandata
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Proprio per la loro natura di atti impositivi ed esattivi insieme, gli atti impoesattivi non possono essere notificati al destinatario tramite raccomandata a/r, ma occorrerà avvalersi del messo comunale. La raccomandata, infatti, è un valido mezzo di notifica solo per gli atti impositivi secondari.
Di conseguenza, chi la utilizza anche per gli atti impoesattivi, come chiarito dalla CTR del Piemonte con pronuncia numero 757/2019, pone in essere una notifica inesistente.
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