di Francesco Morittu - Il Regolamento CE n. 1896/2006 del 12.12.2006, istitutivo della procedura per l'ottenimento di un'ingiunzione europea di pagamento, è volto a semplificare - diminuendone i costi - i procedimenti per le controversie transfrontaliere in materia di crediti pecuniari non contestati.
- Il regolamento CE n. 1896/2006
- La procedura
- La domanda
- Emissione dell'ingiunzione di pagamento europea e sue caratteristiche
- Notifica
- Opposizione
- Efficacia esecutiva
- Riesame in casi eccezionali
- Esecuzione
Il regolamento CE n. 1896/2006
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A tal fine viene assicurata la libera circolazione dell'ingiunzione emessa, rendendo non necessari nello Stato membro di esecuzione i procedimenti volti al riconoscimento e all'esecuzione del provvedimento.
Il Regolamento precisa altresì che si intendono transfrontaliere le controversie nelle quali almeno una delle parti ha domicilio o residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello del Giudice adito, alla data di presentazione della domanda di ingiunzione.
La procedura
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La competenza giurisdizionale è determinata conformemente alle norme di diritto comunitario applicabili in materia (Reg. CE 44/2001).
Per quanto concerne la domanda di ingiunzione, l'art. 7 del Regolamento indica il contenuto minimo necessario della domanda introduttiva. Particolare attenzione, oltre alla indicazione delle parti, dei motivi e delle prove, merita la necessaria allegazione sia dei motivi relativi alla competenza giurisdizionale, sia del carattere transfrontaliero della controversia.
Non è richiesto niente di più: la Corte di Giustizia ha avuto infatti modo di precisare che "L'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1896/2006 che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, dev'essere interpretato nel senso che disciplina in modo esauriente i requisiti che la domanda d'ingiunzione di pagamento europea deve rispettare" (Corte di Giustizia UE, 13.12.2012).
La domanda
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Il Giudice competente esamina dunque, quanto prima, la domanda presentata dal ricorrente e, valutati - anche con procedure automatiche - i requisiti di contenuto stabiliti dal Regolamento, può:
a) richiedere al ricorrente di completare o rettificare la domanda, assegnando un termine ritenuto congruo;
b) proporre al ricorrente la modifica della domanda;
c) rigettare la domanda;
d) emettere l'ingiunzione di pagamento.
Completamento o rettifica della domanda
Il Giudice provvede in tal senso nel caso di mancato rispetto dei requisiti di cui all'articolo 7 e a meno che il credito sia manifestamente infondato o la domanda irricevibile.
Modifica della domanda
Se le condizioni di cui all'articolo 8 sono soddisfatte solo per una parte della domanda, il ricorrente è invitato ad accettare o rifiutare una proposta d'ingiunzione di pagamento europea per l'importo specificato dal Giudice. Se il ricorrente accetta la proposta del giudice, questi emette un'ingiunzione di pagamento europea per la parte della domanda accettata dal ricorrente. Se il ricorrente non invia la sua risposta entro il termine stabilito dal giudice o rifiuta la proposta del Giudice, questi respinge in toto la domanda di ingiunzione di pagamento europea.
Rigetto
Il Giudice rigetta la domanda se non sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6 e 7; se il credito è manifestamente infondato; se il ricorrente non invia la propria risposta entro il termine stabilito dal giudice, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2; se il ricorrente non invia la propria risposta entro il termine stabilito dal giudice o respinge la proposta del giudice a norma dell'articolo 10.
Il provvedimento di rigetto non è soggetto ad impugnazione ma il creditore può presentare una nuova domanda d'ingiunzione di pagamento europea o utilizzare qualunque altro procedimento disponibile ai sensi della legislazione di uno Stato membro.
Emissione dell'ingiunzione di pagamento europea e sue caratteristiche
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Se sono soddisfatti tutti i requisiti e le condizioni di cui al Regolamento, il Giudice emette - di norma entro 30 giorni - l'ingiunzione di pagamento europea. A fronte di tale provvedimento, il debitore può pagare al ricorrente l'importo indicato oppure proporre, nel termine di 30 giorni dalla notifica, opposizione dinanzi al Giudice di origine.
L'ingiunzione viene emessa soltanto in base alle informazioni fornite dal ricorrente che il Giudice non deve verificare; l'ingiunzione così emesse acquista forza esecutiva salvo nel caso in cui sia stata presentata opposizione dinanzi al giudice conformemente all'articolo 16; se è presentata opposizione, il procedimento prosegue dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro d'origine applicando le norme di procedura civile ordinaria, salvo che il ricorrente non abbia esplicitamente richiesto in tal caso l'estinzione del procedimento.
Il giudice garantisce che l'ingiunzione sia notificata al convenuto in conformità della legislazione nazionale.
Notifica
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La notifica può avvenire con prova di ricevimento da parte del convenuto o senza.
Notifica con prova di ricevimento da parte del convenuto
L'ingiunzione di pagamento europea può essere notificata al convenuto, conformemente al diritto nazionale dello Stato dove avrà luogo la notifica, secondo una delle seguenti forme:
a) notifica in mani proprie, attestata da una dichiarazione di ricevimento datata e sottoscritta dal convenuto;
b) notifica in mani proprie, attestata da un documento firmato dalla persona competente che ha provveduto alla notifica, in cui si dichiara che il convenuto ha ricevuto l'atto o ha rifiutato di riceverlo senza alcuna giustificazione legale e con l'indicazione della data della notifica;
c) notifica a mezzo posta, attestata da una dichiarazione di ricevimento datata, sottoscritta e rinviata dal convenuto;
d) notifica con mezzi elettronici, attestata da una dichiarazione di ricevimento datata, sottoscritta e rinviata dal convenuto.
Notifica senza prova di ricevimento da parte del convenuto
Alternativamente a quanto appena visto, l'ingiunzione di pagamento europea può anche essere notificata al convenuto secondo una delle seguenti forme:
a) notifica presso l'indirizzo personale del convenuto, a persona con esso convivente o che lavori come dipendente nell'abitazione del convenuto;
b) notifica in mani proprie nei suoi locali commerciali a una persona alle dipendenze del convenuto;
c) deposito dell'ingiunzione nella cassetta delle lettere del convenuto;
d) deposito dell'ingiunzione presso un ufficio postale o un'autorità pubblica competente e relativa comunicazione scritta depositata nella cassetta delle lettere del convenuto;
e) notifica a mezzo posta senza avviso di ricevimento conformemente al paragrafo 3, laddove il convenuto è domiciliato nello Stato membro d'origine;
f) notifica con mezzi elettronici attestata da conferma automatica della trasmissione.
Opposizione
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Come visto in precedenza, il debitore può presentare opposizione all'ingiunzione di pagamento europea entro 30 giorni dalla notifica. il procedimento prosegue dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro d'origine applicando le norme di procedura civile ordinaria, a meno che il ricorrente non abbia esplicitamente richiesto in tal caso l'estinzione del procedimento.
Il passaggio al procedimento civile ordinario ai sensi del paragrafo 1 è disciplinato dalla legge dello Stato membro d'origine.
Per quanto riguarda l'ordinamento italiano, la giurisprudenza di merito si è ripetutamente espressa sul punto.
La giurisprudenza
In particolare, è stato chiarito che "L'opposizione all'ingiunzione di pagamento europea è tempestivamente proposta se, entro il termine di cui all'art. 16, par. 2, del regolamento (CE) n. 1896/2006, è depositata presso, o anche solo inviata al giudice competente, senza necessità che sia notificata ai sensi dell'art. 645 cod. proc. civ. In caso di tempestiva opposizione all'ingiunzione di pagamento europea, il creditore che intenda far valere un proprio diritto deve agire secondo le norme ordinarie del processo civile ai sensi dell'art. 17, par. 1, del regolamento (CE) n. 1896/2006; pertanto, una volta avuta conoscenza dell'opposizione e della data dell'udienza di trattazione fissata dal giudice, deve notificare al convenuto un atto avente i requisiti di cui all'art. 163 cod. proc. civ., nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis cod. proc. civ., al debitore opponente, al fine di consentire a quest'ultimo di svolgere le proprie difese ai sensi degli artt. 166 e 167 cod. proc. civ." (Tribunale Milano, decreto del 18.07.2011).
La scansione temporale degli incombenti processuali è stata successivamente ulteriormente ben descritta dal Giudice di Verona: "Il giudice, ricevuta l'opposizione all'ingiunzione di pagamento europea, della quale è il destinatario
diretto, deve, d'ufficio: i) far notificare al creditore, a cura della cancelleria, l'opposizione del debitore;
ii) assegnare all'attore-creditore un termine perentorio (stante il divieto di successiva mutatio libelli sancito dal quinto comma dell'art. 183 cod. proc. civ.) per integrare il thema decidendum e i relativi fatti costitutivi, ma non per le produzioni documentali, soggette al termine dell'art. 183, sesto comma, n. 2, cod. proc. civ.; iii) fissare l'udienza ex art. 183 cod. proc. civ. nel rispetto dei termini di comparizione di cui all'art. 163 bis cod. proc. civ.; iv) assegnare al convenuto la facoltà di depositare la comparsa di risposta ex art. 167 cod. proc. civ., con onere di costituzione - se del caso a mezzo di difensore ove la difesa personale non fosse ammessa - almeno venti giorni prima dell'udienza sub ii) e con l'avvertimento ex art. 163, terzo comma, n.7, cod. proc. civ. che la costituzione tardiva comporterà le decadenze di cui all'art. 167 cod. proc. civ." (Tribunale di Verona, Ordinanza 26.05.2012).
Efficacia esecutiva
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Trascorso infruttuosamente il termine di 30 giorni dalla notifica, e considerato un congruo lasso di tempo onde consentire - eventualmente - che il Giudice di origine riceva l'opposizione a mezzo posta, l'ingiunzione europea acquista forza esecutiva e il Giudice la trasmette in questa forma al ricorrente.
A mente poi dell'art. 19 Reg. "L'ingiunzione di pagamento europea divenuta esecutiva nello Stato membro d'origine è riconosciuta ed eseguita negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento".
Riesame in casi eccezionali
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Trascorso il termine di 30 giorni senza sia stata proposta opposizione da parte del debitore, questi può ancora chiedere, al Giudice di origine, il riesame a condizione che l'ingiunzione di pagamento sia stata notificata senza prova di ricevimento e che la notifica non sia stata effettuata in tempo utile a consentirgli di presentare le proprie difese per ragioni a lui non imputabili; oppure a condizione che non abbia avuto la possibilità di contestare il credito a causa di situazioni di forza maggiore o di circostanze eccezionali per ragioni a lui non imputabili.
E' stato chiarito in giurisprudenza che "L'inosservanza del termine per proporre opposizione ad un'ingiunzione di pagamento europea, dovuta al comportamento colpevole del rappresentante del convenuto, non giustifica un riesame di siffatta ingiunzione di pagamento, poiché una simile inosservanza non configura una circostanza eccezionale né ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, né ai sensi del paragrafo 2 del medesimo articolo" (Corte di Giustizia UE, 21.03.2013).
Ancora, il debitore ha ancora la possibilità di chiedere il riesame dell'ingiunzione di pagamento europea se l'ingiunzione di pagamento risulta manifestamente emessa per errore o a causa di circostanze eccezionali.
Sul punto la S.C. ha statuito che "La prima si riferisce ai soli casi di errore manifesto circa la sussistenza dei requisiti formali per l'emissione del provvedimento e, quindi, a vizi formali propri del procedimento idonei ad inficiare la possibilità per il debitore di contestare l'ingiunzione, mentre la seconda deve intendersi riferita, come suggerito anche dall'esempio fatto nel par. 25 considerando, a vizi patologici intervenuti nella formazione del procedimento, simili a quelli che possono giustificare la revocazione straordinaria ex art. 656 cod. proc. civ." (Cass. Civ., Sez. Un., 26.05.2015, n. 10799).
In ordine al termine per proporre riesame, l'art. 20 Reg. dispone che il debitore deve agire tempestivamente.
La S.C. ha precisato che "Il termine per la proposizione del riesame nei casi di cui all'art. 20, par. 1, del Regolamento (CE) n. 1896/2006, essendo il relativo procedimento disciplinato in Italia dall'art. 650 cod. proc. civ., si identifica in quelli desumibili da tale norma e, dunque, nel termine previsto dall'ordinamento italiano per l'opposizione tempestiva al decreto ingiuntivo, quando non sia iniziata l'esecuzione, e in quello di cui al comma 3 di tale norma, che costituisce il termine finale, quando l'esecuzione sia iniziata. Ai sensi del par. 3 dell'art. 20 del Regolamento (CE) n. 1896/2006, l'istituto del riesame è costruito dal legislatore comunitario come un rimedio che ha natura meramente rescindente, sulla base del mero riconoscimento da parte del giudice dell'esistenza della stessa situazione legittimante il riesame ai sensi dell'art. 20. Pertanto, il contenuto delle difese, a differenza di quanto accade per l'istituto dell'art. 650 cod. proc. civ. nell'ordinamento italiano, quando sia esperito contro un decreto ingiuntivo nazionale, si sostanzia nella sola deduzione della situazione legittimante di cui all'art. 20, il che, all'evidenza, non comporta che si debba prendere posizione sulla fondatezza dell'IPE" (Cass. Civ., Sez. Un., 20.03.2017, n. 7075).
Esecuzione
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La procedura esecutiva è disciplinata dalle norme processuali nazionali dello Stato membro di esecuzione.
Su istanza del debitore il Giudice competente può rifiutare l'esecuzione se l'ingiunzione di pagamento è incompatibile con una decisione o ingiunzione riguardante una causa avente lo stesso oggetto e le stesse parti emessa anteriormente in uno Stato membro o in un paese terzo, se la decisione o ingiunzione anteriore soddisfa le condizioni necessarie per il suo riconoscimento nello Stato membro di esecuzione e se il convenuto non avrebbe avuto la possibilità di far valere l'incompatibilità nel procedimento nello Stato membro d'origine.
Naturalmente l'esecuzione è rifiutata anche per il caso in cui il debitore abbia pagato quanto riportato nell'ingiunzione.
Infine, in pendenza di riesame ai sensi dell'art. 20 Reg. il Giudice competente su istanza del convenuto può limitare il procedimento di esecuzione ai provvedimenti conservativi o subordinare l'esecuzione alla costituzione di una cauzione di cui determina l'importo o, ancora, in circostanze eccezionali sospendere il procedimento di esecuzione.
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