Per la Cassazione l'accertamento dell'agente gode di fede privilegiata. Legittima l'omissione della contestazione immediata se il conducente si allontana perché ha fretta

di Lucia Izzo - Il verbale che sanziona il conducente per mancato uso della cintura di sicurezza alla guida è valido fino a querela di falso, stante la fede privilegiata di cui gode l'accertamento compiuto dall'agente che ha constatato la violazione. Legittima anche la mancata contestazione immediata della trasgressione, stante l'allontanamento volontario del conducente dal luogo dell'infrazione.


Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, seconda sezione civile, nell'ordinanza 22991/12019 (qui sotto allegata) respingendo l'impugnazione di un'automobilista sanzionato per il mancato uso della cintura di sicurezza mentre era alla guida.

Il caso

Il ricorrente, anche innanzi ai giudici di legittimità, censura la sentenza impugnata per aver statuito che la constatazione che l'automobilista circolava alla guida dell'autoveicolo senza la cintura di sicurezza, contenuta nel verbale impugnato, facesse fede fino a querela di falso ex art. 2700 del codice civile E ciò, secondo la difesa, nonostante si trattasse di una circostanza oggetto di percezione sensoriale e come tale suscettibile di errore di fatto.


In più, il ricorrente critica l'omissione della contestazione immediata da parte dei verbalizzanti, in difetto di motivi che rendessero la stessa impossibile: il fatto che il conducente, come rilevato dalla sentenza impugnata, avesse richiesto la notifica del verbale a casa poiché aveva fretta, non poteva farsi rientrare nell'elenco dei motivi che consentono per legge l'omissione della contestazione immediata.


In sostanza, la richiesta del trasgressore di ricevere la notifica a casa non sarebbe assimilabile al rifiuto di ricevere la notifica, costituendo una semplice richiesta alla quale le forze dell'ordine avrebbero potuto e dovuto opporsi.

Guida senza cintura: ok omissione contestazione immediata se conducente si allontana

Doglianze fortemente respinte dagli Ermellini, i quali sottolineano, richiamando tra l'altro il dictum delle Sezioni Unite, che l'indicazione nel verbale del mancato uso della cintura di sicurezza da parte del trasgressore, in quanto oggetto diretto della constatazione visiva del pubblico ufficiale accertatore, deve ritenersi assistita da fede privilegiata (cfr. sent. n. 17355/2009, in conformità, Cass. n. 25842/2008).


Quanto alla mancanza di constatazione immediata, nel caso di specie questa è stata resa impossibile dall'allontanamento del trasgressore. E il fatto che tale allontanamento avvenga con o senza l'autorizzazione dei verbalizzanti è una circostanza irrilevante ai fini dell'integrazione della situazione (descritta nell'articolo 384, lettera f, del Regolamento del Codice della Strada) dell'accertamento in assenza del trasgressore.

Scarica pdf Cass., II civ., ord. 22991/12019

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