di Lucia Izzo - Deve ritenersi inammissibile il ricorso se i motivi di impugnazione risultano non divisi in paragrafi e correttamente rubricati.
- Intesa Cassazione-Cnf
- Tipizzazione motivi di ricorso in Cassazione
- Niente mescolanza motivi di ricorso
Intesa Cassazione-Cnf
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A norma del Protocollo d'intesa tra Corte di Cassazione e Consiglio Nazionale Forense, sottoscritto il 17 dicembre 2015, i vizi di legittimità devono essere esposti distinguendo le singole doglianze con riferimento ai casi dell'art. 606 c.p.p.
Pertanto, la promiscua mescolanza dei motivi di ricorso, se cumulati e rubricati indistintamente, rende l'impugnazione assolutamente aspecifica.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, seconda sezione penale, nella sentenza n. 38676/2019 (sotto allegata).
Tipizzazione motivi di ricorso in Cassazione
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Il Collegio ha precisato che la tipizzazione dei possibili motivi di ricorso in Cassazione, indicati dall'art. 606, comma 1, c.p.p. (i quali costituiscono, a differenza di quelli di appello, un numerus clausus) comporta che il generale requisito della specificità si moduli, in relazione alla impugnazione di legittimità, in un senso particolarmente rigoroso e pregnante.
I motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressa previsione di legge, eterogenei ed incompatibili, ed in quanto tali, non suscettibili di sovrapporsi e cumularsi in riferimento a un medesimo segmento dello sviluppo argomentativo che sorregge la decisione impugnata.
Niente mescolanza motivi di ricorso
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Per gli Ermellini, la promiscua mescolanza dei motivi di ricorso, se cumulati e rubricati indistintamente, rende l'impugnazione assolutamente aspecifica. Il rilievo attiene, in primis, al profilo logico-concettuale, tuttavia oggi non può ritenersi del tutto irrilevante nemmeno l'aspetto grafico e formale dell'articolazione dell'atto di ricorso in paragrafi ed altre sottopartizioni.
Difatti, il Protocollo d'intesa tra Corte di Cassazione e Consiglio Nazionale Forense sulle regole redazionali dei motivi di ricorso in materia penale", sottoscritto il 17 dicembre 2015, prevede che "i vizi di legittimità devono essere esposti distinguendo le singole doglianze con riferimento ai casi dell'art. 606 c.p.p.".
Detto Protocollo, secondo la giurisprudenza di Cassazione, va considerato quale strumento esplicativo del dato normativo di cui all'art. 606 c.p.p. (cfr. sent. n. 57737/2018), e la sua violazione può confermare la valutazione d'inammissibilità per difetto di specificità del ricorso.
D'altronde, non è possibile addossare alla Suprema Corte il compito di dare forma e contenuto giuridicialle doglianze del ricorrente, per poi decidere su di esse poiché ciò sovvertirebbe i ruoli dei diversi soggetti del processo e renderebbe il contraddittorio aperto a soluzioni imprevedibili, gravando la controparte resistente dell'onere di farsi interprete congetturale delle ragioni che il giudice potrebbe discrezionalmente enucleare dal conglomerato della esposizione avversaria.
Scarica pdf Cass., II pen., sent. n. 38676/2019• Foto: 123rf.com